Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 nov 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«frontiere esterne»: le frontiere esterne come definite all', punto 2, del regolamento (UE) 2016/399;
2)
«valico di frontiera»: il valico di frontiera come definito all', punto 8, del regolamento (UE) 2016/399;
3)
«controllo di frontiera»: il controllo di frontiera come definito all', punto 10, del regolamento (UE) 2016/399;
4)
«verifiche di frontiera»: le verifiche di frontiera come definite all', punto 11, del regolamento (UE) 2016/399;
5)
«sorveglianza di frontiera»: la sorveglianza di frontiera come definita all', punto 12, del regolamento (UE) 2016/399;
6)
«sorveglianza delle frontiere aeree»: la sorveglianza di qualsiasi volo di un aeromobile con o senza equipaggio e dei suoi passeggeri o merci diretto o proveniente dal territorio degli Stati membri, che non sia un volo interno quale definito all', punto 3, del regolamento (UE) 2016/399;
7)
«conoscenza situazionale»: la capacità di monitorare, individuare, identificare, localizzare e comprendere le attività transfrontaliere illegali allo scopo di trovare fondati motivi per misure di reazione, combinando nuove informazioni alle conoscenze già acquisite, ed essere maggiormente in grado di ridurre le perdite di vite di migranti alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità;
8)
«capacità di reazione»: la capacità di intraprendere azioni dirette a contrastare attività transfrontaliere illegali alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità, compresi i mezzi e i tempi necessari per reagire adeguatamente;
9)
«Eurosur»: il quadro per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera;
10)
«quadro situazionale»: un'aggregazione di informazioni e dati georeferenziati quasi in tempo reale trasmessi da varie autorità, sensori, piattaforme e altre fonti mediante canali di comunicazione e informazione sicuri, che possono essere trattati e visualizzati in modo selettivo ed essere condivisi con altre autorità pertinenti allo scopo di ottenere una conoscenza situazionale e sostenere la capacità di reazione alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità e nella zona pre-frontaliera;
11)
«sezione di frontiera esterna»: l'intera frontiera esterna di uno Stato membro o parte di essa, come definita dal diritto nazionale o determinata dal centro nazionale di coordinamento o da altra autorità nazionale responsabile;
12)
«reato di criminalità transfrontaliera»: un reato grave avente una dimensione transfrontaliera consumato o tentato alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità;
13)
«zona pre-frontaliera»: l'area geografica situata oltre le frontiere esterne che è rilevante ai fini della gestione delle frontiere esterne tramite l'analisi dei rischi e la conoscenza situazionale;
14)
«episodio»: una situazione connessa all'immigrazione illegale, alla criminalità transfrontaliera o a un rischio per la vita dei migranti alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità;
15)
«personale statutario»: il personale alle dipendenze dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea («statuto dei funzionari») e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (34);
16)
«personale operativo»: le guardie di frontiera, le scorte per i rimpatri, gli esperti in materia di rimpatrio e altro personale competente facente parte del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea conformemente alle quattro categorie di cui all', paragrafo 1, che agiscono in qualità di membri delle squadre aventi poteri esecutivi, se del caso, e il personale statutario responsabile del funzionamento dell'unità centrale del sistema europeo d'informazione e autorizzazione di viaggio (ETIAS) che non possono essere schierati come membri delle squadre;
17)
«membri delle squadre»: i membri del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea impiegati nell'ambito delle squadre per la gestione delle frontiere, delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione e delle squadre per il rimpatrio;
18)
«squadre per la gestione delle frontiere»: le squadre formate dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, da impiegare nelle operazioni congiunte alle frontiere esterne e negli interventi rapidi alle frontiere negli Stati membri e nei paesi terzi;
19)
«squadre di sostegno per la gestione della migrazione»: le squadre di esperti che forniscono un rinforzo tecnico e operativo agli Stati membri, anche nei punti di crisi, composte da personale operativo, esperti dell'EASO ed Europol e, se del caso, da esperti provenienti dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e da altri organi, uffici e agenzie dell'Unione e degli Stati membri;
20)
«Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale ha luogo o dal quale prende avvio un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere, un'operazione di rimpatrio o un intervento di rimpatrio, o nel quale è impiegata una squadra di sostegno per la gestione della migrazione;
21)
«Stato membro di appartenenza»: lo Stato membro dal quale un membro del personale è impiegato o distaccato presso il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea;
22)
«Stato membro partecipante»: lo Stato membro che partecipa a un'operazione congiunta, a un intervento rapido alle frontiere, a un'operazione di rimpatrio, a un intervento di rimpatrio o all'invio di una squadra di sostegno per la gestione della migrazione, fornendo attrezzatura tecnica o personale per i corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, nonché lo Stato membro che partecipa a operazioni di rimpatrio o interventi di rimpatrio fornendo attrezzatura tecnica o personale, diverso dallo Stato membro ospitante;
23)
«punto di crisi» (hotspot): una zona creata su richiesta dello Stato membro ospitante in cui lo Stato membro ospitante, la Commissione, le agenzie competenti dell'Unione e gli Stati membri partecipanti cooperano allo scopo di gestire una sfida migratoria sproporzionata, reale o potenziale, caratterizzata da un aumento significativo del numero di migranti in arrivo alla frontiera esterna;
24)
«rimpatrio»: il rimpatrio come definito all', punto 3, della direttiva 2008/115/CE;
25)
«decisione di rimpatrio»: una decisione amministrativa o giudiziale ovvero un atto che attesti o dichiari l'illegalità del soggiorno di un cittadino di paese terzo e imponga o attesti l'obbligo di rimpatrio, nel rispetto della direttiva 2008/115/CE;
26)
«rimpatriando»: il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare e che è soggetto a una decisione di rimpatrio esecutiva;
27)
«operazione di rimpatrio»: un'operazione organizzata o coordinata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera che implichi un rinforzo tecnico e operativo a uno o più Stati membri, nell'ambito della quale rimpatriandi provenienti da uno o più Stati membri sono rimpatriati in modo forzato o su base volontaria, indipendentemente dal mezzo di trasporto;
28)
«intervento di rimpatrio»: un'attività dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera che fornisce agli Stati membri un'assistenza tecnica e operativa rafforzata mediante l'impiego di squadre per il rimpatrio e l'organizzazione di operazioni di rimpatrio;
29)
«squadre per il rimpatrio»: le squadre formate a partire dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, da impiegare nelle operazioni di rimpatrio, negli interventi di rimpatrio negli Stati membri o in altre attività operative connesse all'attuazione dei compiti attinenti al rimpatrio;
30)
«funzionario di collegamento incaricato dell'immigrazione»: il funzionario di collegamento incaricato dell'immigrazione come definito all', punto 1, del regolamento (UE) 2019/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (35).
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