Definizione data dalla norma indicata.
le guardie di frontiera, le scorte per i rimpatri, gli esperti in materia di rimpatrio e altro personale competente facente parte del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea conformemente alle quattro categorie di cui all'articolo 54, paragrafo 1, che agiscono in qualità di membri delle squadre aventi poteri esecutivi, se del caso, e il personale statutario responsabile del funzionamento dell'unità centrale del sistema europeo d'informazione e autorizzazione di viaggio (ETIAS) che non possono essere schierati come membri delle squadre
Fonte: reg-2019-11-13-1896 — art. 2 →