Art. 4

Guardia di frontiera e costiera europea

In vigore dal 13 nov 2019
Guardia di frontiera e costiera europea Le autorità nazionali degli Stati membri preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, le autorità nazionali responsabili in materia di rimpatrio, e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia») costituiscono la guardia di frontiera e costiera europea.
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