Art. 5

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

In vigore dal 13 nov 2019
Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera 1.   L'Agenzia è disciplinata dal presente regolamento. 2.   L'Agenzia comprende il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea («corpo permanente») di cui all', con una capacità massima di personale operativo di 10 000 membri, ai sensi dell'allegato I. 3.   Per assicurare una gestione europea integrata delle frontiere coerente, l'Agenzia facilita e rende più efficace l'applicazione delle misure dell'Unione relative alla gestione delle frontiere esterne, in particolare il regolamento (UE) 2016/399, e delle misure dell'Unione relative al rimpatrio. 4.   L'Agenzia contribuisce a un'applicazione continua e uniforme del diritto dell'Unione, compreso l'acquis dell'Unione in materia di diritti fondamentali, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), alle frontiere esterne dell'Unione. Il suo contributo include lo scambio di buone prassi.
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