Art. 7
Responsabilità condivisa
In vigore dal 13 nov 2019
Responsabilità condivisa
1. La guardia di frontiera e costiera europea attua la gestione europea integrata delle frontiere come responsabilità condivisa tra l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime e qualsiasi altro compito di controllo di frontiera. Gli Stati membri mantengono la responsabilità primaria della gestione delle loro sezioni di frontiera esterna.
2. L'Agenzia fornisce assistenza tecnica e operativa nell'attuazione delle misure relative ai rimpatri di cui all' del presente regolamento, su richiesta dello Stato membro interessato o di propria iniziativa e in accordo con lo Stato membro interessato. Gli Stati membri mantengono la responsabilità esclusiva dell'emissione delle decisioni di rimpatrio e dell'adozione delle misure attinenti al trattenimento dei rimpatriandi ai sensi della direttiva 2008/115/CE.
3. Gli Stati membri provvedono alla gestione delle proprie frontiere esterne e all'esecuzione delle decisioni di rimpatrio, in stretta cooperazione con l'Agenzia, nel proprio interesse e nell'interesse comune di tutti gli Stati membri, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione, anche per quanto concerne il rispetto dei diritti fondamentali, e ai sensi del ciclo politico strategico pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere, di cui all'.
4. L'Agenzia sostiene l'applicazione delle misure dell'Unione relative alla gestione delle frontiere esterne e all'esecuzione delle decisioni di rimpatrio potenziando, valutando e coordinando gli interventi degli Stati membri e fornendo assistenza tecnica e operativa nell'attuazione di tali misure, nonché in materia di rimpatrio. L'Agenzia non sostiene alcuna misura né interviene in attività relative ai controlli alle frontiere interne. L'Agenzia è pienamente responsabile e rende conto di qualsiasi decisione da essa adottata e di qualsiasi attività per la quale ha responsabilità esclusiva a norma del presente regolamento.
5. Gli Stati membri possono collaborare a livello operativo con altri Stati membri o paesi terzi qualora tale cooperazione sia compatibile con i compiti dell'Agenzia. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a rischio il funzionamento dell'Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi. Gli Stati membri riferiscono all'Agenzia in merito a tale cooperazione operativa con altri Stati membri o paesi terzi alle frontiere esterne e in materia di rimpatrio. Il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione su tali questioni periodicamente e almeno una volta all'anno.
Storico versioni
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