Art. 9

Pianificazione integrata

In vigore dal 13 nov 2019
Pianificazione integrata 1.   Sulla base del ciclo politico strategico pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere, la guardia di frontiera e costiera europea stabilisce una procedura di pianificazione integrata per la gestione delle frontiere e i rimpatri, che comprende le procedure di pianificazione operativa, pianificazione di emergenza e pianificazione dello sviluppo delle capacità. Tale procedura di pianificazione integrata è stabilita ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2.   Gli Stati membri e l'Agenzia adottano piani operativi per la gestione delle frontiere e i rimpatri. I piani operativi degli Stati membri relativi alle sezioni di frontiera con livelli di impatto alti e critici sono coordinati con gli Stati membri vicini e con l'Agenzia, al fine di attuare le misure transfrontaliere necessarie e fornire il sostegno dell'Agenzia. Per le attività dell'Agenzia, le procedure di pianificazione operativa per l'anno successivo sono fissate in un allegato del documento unico di programmazione di cui all'. Per ciascuna specifica attività operativa, le procedure di pianificazione operativa derivano dai piani operativi di cui all' e all', paragrafo 3. I piani operativi o parti di essi possono essere opportunamente classificati a norma dell'. 3.   Ciascuno Stato membro adotta un piano di emergenza per la gestione delle proprie frontiere e i rimpatri. In linea con le strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere, il piano di emergenza descrive tutte le misure e le risorse necessarie per un eventuale rafforzamento delle capacità, ivi compresa la logistica e il sostegno sia a livello nazionale che da parte dell'Agenzia. La parte dei piani di emergenza per cui occorre un sostegno supplementare della guardia di frontiera e costiera europea è elaborata congiuntamente dallo Stato membro interessato e dall'Agenzia in stretto coordinamento con gli Stati membri vicini. 4.   Gli Stati membri adottano piani nazionali di sviluppo delle capacità per la gestione delle frontiere e i rimpatri in linea con le loro strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere. Tali piani nazionali di sviluppo delle capacità descrivono l'evoluzione a medio e lungo termine delle capacità nazionali per la gestione delle frontiere e i rimpatri. I piani di sviluppo delle capacità nazionali riguardano gli sviluppi di ciascun elemento della gestione europea integrata delle frontiere, in particolare la politica di assunzione e di formazione delle guardie di frontiera e degli esperti in materia di rimpatrio, l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature, le necessarie attività di ricerca e sviluppo, così come i corrispondenti requisiti e fonti di finanziamento. 5.   I piani di emergenza e i piani nazionali di sviluppo delle capacità di cui ai paragrafi 3 e 4 si basano sugli scenari che sono tratti dall'analisi dei rischi. Tali scenari rispecchiano la possibile evoluzione della situazione alle frontiere esterne e nel settore della immigrazione illegale e le sfide individuate nel ciclo politico strategico pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere. Tali scenari sono definiti nei piani di emergenza e nei piani nazionali di sviluppo delle capacità cui si riferiscono. 6.   La metodologia e la procedura per definire i piani di cui ai paragrafi 3 e 4 sono adottate dal consiglio di amministrazione, previa consultazione degli Stati membri, sulla base di una proposta del direttore esecutivo. 7.   L'Agenzia elabora una sintesi dei piani nazionali di sviluppo delle capacità e una strategia pluriennale per l'acquisto delle attrezzature dell'Agenzia di cui all' e la pianificazione pluriennale dei profili del personale del corpo permanente. L'Agenzia condivide tale sintesi con gli Stati membri e la Commissione al fine di individuare eventuali sinergie e opportunità di cooperazione nei diversi settori contemplati dai piani nazionali di sviluppo delle capacità, compresi gli appalti congiunti. Sulla base delle sinergie individuate, l'Agenzia può invitare gli Stati membri a partecipare ad azioni di follow-up ai fini di tale cooperazione. 8.   Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per discutere e approvare la tabella di marcia relativa alle capacità della guardia di frontiera e costiera europea. La tabella di marcia relativa alle capacità è proposta dal direttore esecutivo sulla base di una visione d'insieme dei piani nazionali di sviluppo delle capacità, tenendo conto, fra l'altro, dei risultati dell'analisi dei rischi e delle valutazioni delle vulnerabilità effettuate ai sensi degli e dei piani pluriennali propri dell'Agenzia. Una volta approvata dal consiglio di amministrazione, la tabella di marcia relativa alle capacità è allegata alla strategia tecnica e operativa di cui all', paragrafo 5.
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