Art. 29

Analisi dei rischi

In vigore dal 13 nov 2019
Analisi dei rischi 1.   L'Agenzia monitora i flussi migratori verso e all'interno dell'Unione, in termini di tendenze, di volumi e rotte, così come altre tendenze o possibili sfide alle frontiere esterne e per quanto riguarda il rimpatrio. A tale scopo, l'Agenzia, con decisione del consiglio di amministrazione su proposta del direttore esecutivo, elabora un modello comune di analisi integrata dei rischi, che è applicato dall'Agenzia stessa e dagli Stati membri. Il modello comune di analisi integrata dei rischi è definito e se necessario aggiornato in base all'esito della valutazione dell'attuazione del ciclo politico strategico pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere di cui all', paragrafo 7. 2.   L'Agenzia elabora analisi del rischio annuali, di carattere generale, e le sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione ai sensi delle norme di sicurezza disciplinate dall', nonché analisi del rischio mirate per attività operative. Ogni due anni l'Agenzia, in stretta consultazione con gli Stati membri, elabora e sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione un'analisi strategica dei rischi per la gestione europea integrata delle frontiere. Tali analisi strategiche del rischio sono prese in considerazione nella preparazione del ciclo politico strategico pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere. L'Agenzia elabora tali analisi generali annuali dei rischi e analisi strategiche dei rischi sulla base delle informazioni ricevute, anche dagli Stati membri. I dati personali sono resi anonimi nei risultati di tali analisi dei rischi. 3.   Le analisi dei rischi di cui al paragrafo 2 comprendono tutti gli aspetti pertinenti alla gestione europea integrata delle frontiere allo scopo di sviluppare un meccanismo di pre-allarme. 4.   L'Agenzia pubblica informazioni complete sul modello comune di analisi integrata dei rischi. 5.   Gli Stati membri forniscono all'Agenzia tutte le informazioni necessarie sulla situazione, sulle tendenze e sulle possibili minacce alle frontiere esterne e nel settore del rimpatrio. Gli Stati membri trasmettono all'Agenzia, periodicamente o su sua richiesta, tutte le informazioni pertinenti quali dati statistici e operativi raccolti in relazione alla gestione europea integrata delle frontiere che sono incluse nell'elenco delle informazioni e dei dati obbligatori da scambiare con l'Agenzia, ai sensi dell', paragrafo 2, lettera e), nonché informazioni derivanti dal livello «analisi» del quadro situazionale nazionale come previsto all'. 6.   I risultati dell'analisi dei rischi sono presentati al consiglio di amministrazione e condivisi con le autorità competenti degli Stati membri in modo tempestivo e accurato. 7.   Gli Stati membri tengono conto dei risultati dell'analisi dei rischi nel pianificare le loro operazioni e attività alle frontiere esterne e le loro attività nel settore del rimpatrio. 8.   L'Agenzia tiene conto dei risultati del modello comune di analisi integrata dei rischi nell'elaborare un programma comune di base per la formazione di cui all'.
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