Art. 92
Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate
In vigore dal 13 nov 2019
Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate
1. L'Agenzia adotta le proprie norme di sicurezza sulla base dei principi e delle regole stabiliti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, tra cui le disposizioni relative allo scambio con paesi terzi, al trattamento e alla conservazione di tali informazioni stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (44) e (UE, Euratom) 2015/444 (45) della Commissione. Qualsiasi accordo amministrativo sullo scambio di informazioni classificate con le autorità competenti di un paese terzo o, in assenza di tale accordo, qualsiasi comunicazione eccezionale ad hoc di ICUE a tali autorità, è approvato dalla Commissione in via preliminare.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le norme di sicurezza dell'Agenzia, previa approvazione della Commissione. Quando valuta le norme di sicurezza proposte, la Commissione ne assicura la compatibilità con le decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e (UE, Euratom) 2015/444.
3. La classificazione non osta a che le informazioni siano messe a disposizione del Parlamento europeo. La trasmissione e la gestione delle informazioni e dei documenti trasmessi al Parlamento europeo ai sensi del presente regolamento sono conformi alle norme concernenti la trasmissione e il trattamento delle informazioni classificate applicabili tra il Parlamento europeo e la Commissione.
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