Art. 94
Accordo di sede
In vigore dal 13 nov 2019
Accordo di sede
1. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro che ne ospita la sede e alle strutture da questo messe a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai vicedirettori esecutivi, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai loro familiari sono stabilite in un accordo di sede fra l'Agenzia e lo Stato membro che ne ospita la sede.
2. L'accordo di sede è concluso previa approvazione del consiglio di amministrazione.
3. Lo Stato membro che ospita la sede garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e collegamenti di trasporto adeguati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1896:oj#art-94