Art. 95
Personale
In vigore dal 13 nov 2019
Personale
1. Al personale statutario si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.
2. La sede di servizio è, in linea di principio, lo Stato membro in cui ha sede l'Agenzia.
3. In linea di principio, il personale statutario soggetto al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione è inizialmente assunto a tempo determinato per un periodo di cinque anni. I loro contratti possono, in linea di principio, essere rinnovati una sola volta per un periodo determinato di massimo cinque anni. Qualsiasi rinnovo successivo ha durata indeterminata.
4. Ai fini dell'attuazione degli , può essere nominato funzionario di coordinamento o funzionario di collegamento soltanto un membro del personale statutario soggetto allo statuto dei funzionari o al titolo II del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione. Ai fini dell'attuazione dell', possono essere impiegati come membri delle squadre soltanto membri del personale statutario soggetti allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.
5. Il consiglio di amministrazione adotta disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, ai sensi dell', paragrafo 2, dello statuto dei funzionari.
6. Previa approvazione della Commissione, il consiglio di amministrazione adotta norme relative al personale degli Stati membri da distaccare presso l'Agenzia a norma dell', e le aggiorna se necessario. Tali norme comprendono, in particolare, le disposizioni finanziarie connesse a tali distacchi, ivi compresa l'assicurazione, nonché gli accordi di finanziamento connessi alla formazione. Tali norme tengono conto del fatto che i membri del personale sono distaccati per essere impiegati come membri delle squadre con i compiti e le competenze di cui all'. Tali norme includono disposizioni sulle condizioni di impiego. Se del caso, il consiglio di amministrazione mira a garantire la coerenza con le regole applicabili al rimborso delle spese di missione del personale statutario.
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