Art. 97

Responsabilità

In vigore dal 13 nov 2019
Responsabilità 1.   Fatti salvi gli , l'agenzia è responsabile delle attività svolte ai sensi del presente regolamento. 2.   La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto interessato. 3.   La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute nel contratto concluso dall'Agenzia. 4.   In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni, compresi quelli connessi all'esercizio dei suoi poteri esecutivi. 5.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 4. 6.   La responsabilità personale dei membri del personale statutario nei confronti dell'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione a essi applicabili.
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