Art. 97
Responsabilità
In vigore dal 13 nov 2019
Responsabilità
1. Fatti salvi gli , l'agenzia è responsabile delle attività svolte ai sensi del presente regolamento.
2. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto interessato.
3. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute nel contratto concluso dall'Agenzia.
4. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni, compresi quelli connessi all'esercizio dei suoi poteri esecutivi.
5. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 4.
6. La responsabilità personale dei membri del personale statutario nei confronti dell'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione a essi applicabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1896:oj#art-97