Art. 84

Responsabilità civile dei membri delle squadre

In vigore dal 13 nov 2019
Responsabilità civile dei membri delle squadre 1.   Fatto salvo l', quando i membri delle squadre operano in uno Stato membro ospitante, tale Stato membro è responsabile, ai sensi della sua normativa nazionale, degli eventuali danni da loro causati durante le loro operazioni. 2.   Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso dei membri delle squadre distaccati o inviati dagli Stati membri, lo Stato membro ospitante può chiedere allo Stato membro di appartenenza il rimborso di eventuali risarcimenti versati alle parti offese o agli aventi diritto. Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso del personale statutario, lo Stato membro ospitante può chiedere all'Agenzia il rimborso di eventuali risarcimenti versati alle parti offese o agli aventi diritto. Ciò lascia impregiudicato qualsiasi ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia») contro l'Agenzia ai sensi dell'. 3.   Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, ciascuno Stato membro rinuncia a chiedere allo Stato membro ospitante o a qualsiasi altro Stato membro il risarcimento dei danni subiti, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso. 4.   Eventuali controversie tra gli Stati membri o tra uno Stato membro e l'Agenzia quanto all'applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, che tali Stati non possano risolvere mediante negoziati tra loro, sono da essi sottoposte alla Corte di giustizia. 5.   Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, l'Agenzia sostiene le spese connesse ai danni causati alle proprie attrezzature durante la missione, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso.
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Responsabilità civile dei membri delle squadre (Art. 84 Regolamento (UE) 2019/1896) — Testo vigente | Portale Normativo