Art. 82
Compiti e competenze dei membri delle squadre
In vigore dal 13 nov 2019
Compiti e competenze dei membri delle squadre
1. I membri delle squadre posseggono le capacità per svolgere i compiti ed esercitare le competenze relativi ai controlli di frontiera e ai rimpatri, nonché quelle necessarie per conseguire gli obiettivi del regolamento (UE) n. 656/2014, del regolamento (UE) 2016/399 e della direttiva 2008/115/CE.
2. Lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri da parte dei membri delle squadre, in particolare quelli che richiedono poteri esecutivi, sono soggetti all'autorizzazione dello Stato membro ospitante sul suo territorio nonché al diritto dell'Unione, nazionale o internazionale applicabile, in particolare al regolamento (UE) n. 656/2014, quale descritto nel piano operativo di cui all'.
3. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre assicurano pienamente il rispetto dei diritti fondamentali e osservano il diritto dell'Unione e quello internazionale, e la legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.
4. Fatto salvo l', paragrafo 1, relativo al personale statutario, i membri delle squadre devono svolgere compiti ed esercitare competenze esclusivamente sotto il controllo e, di norma, in presenza di guardie di frontiera o di personale coinvolto nei compiti attinenti al rimpatrio dello Stato membro ospitante. Lo Stato membro ospitante può autorizzare i membri delle squadre ad agire per suo conto.
5. Lo Stato membro ospitante può riferire all'Agenzia, attraverso il funzionario di coordinamento, episodi connessi alla mancata osservanza del piano operativo, anche in relazione ai diritti fondamentali, da parte di membri delle squadre, per un eventuale seguito, comprese misure disciplinari.
6. Il personale statutario che costituisce i membri delle squadre indossa l'uniforme del corpo permanente nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze. I membri delle squadre distaccati dagli Stati membri per un impiego di lunga durata o inviati per un impiego di breve durata indossano le proprie uniformi nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, la decisione del consiglio di amministrazione di cui all', paragrafo 4, lettera a), indica i profili ai quali non si applica l'obbligo di indossare un'uniforme a causa della natura specifica dell'attività operativa.
Tutti i membri delle squadre portano sull'uniforme un'identificazione personale visibile e un bracciale blu con il distintivo dell'Unione e dell'Agenzia, che li identifica come partecipanti a un'operazione congiunta, un intervento di una squadra di sostegno per la gestione della migrazione, un progetto pilota, un intervento rapido alle frontiere, un'operazione di rimpatrio o un intervento di rimpatrio. Perché siano identificabili dalle autorità nazionali dello Stato membro ospitante, i membri delle squadre sono sempre muniti di un documento di accreditamento, che esibiscono su richiesta.
Il modello e le specifiche delle uniformi del personale statutario sono stabiliti da una decisione del consiglio di amministrazione, sulla base di una proposta del direttore esecutivo effettuata dopo la ricezione del parere della Commissione.
7. Per il personale distaccato presso l'Agenzia o inviato da uno Stato membro per un breve termine, la possibilità di portare e utilizzare armi d'ordinanza, munizioni ed equipaggiamento è soggetta alla legislazione nazionale dello Stato membro di appartenenza.
La possibilità di portare e utilizzare armi d'ordinanza, munizioni ed equipaggiamento da parte dei membri del personale statutario distaccati come membri delle squadre è soggetta al quadro e alle regole dettagliate di cui al presente articolo e all'allegato V.
Ai fini dell'attuazione del presente paragrafo, il direttore esecutivo può autorizzare il personale statutario a portare e utilizzare armi ai sensi delle norme adottate dal consiglio di amministrazione, in linea con l', paragrafo 5, lettera b).
8. I membri delle squadre, compresi i membri del personale statutario, sono autorizzati per i pertinenti profili dallo Stato membro ospitante allo svolgimento di compiti durante l'impiego che richiedano l'uso della forza, inclusi il porto e l'uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell'equipaggiamento, e sono soggetti al consenso dello Stato membro di appartenenza o, per il personale statutario, dell'Agenzia. L'uso della forza, compreso il porto e l'utilizzo di armi d'ordinanza, munizioni ed equipaggiamento, è esercitato ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante e in presenza delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante. Lo Stato membro ospitante può, con il consenso dello Stato membro di appartenenza o, se del caso, dell'Agenzia, autorizzare i membri delle squadre a usare la forza sul suo territorio in assenza di guardie di frontiera dello Stato membro ospitante.
Lo Stato membro ospitante può vietare il porto di determinate armi di ordinanza, munizioni ed equipaggiamento, a condizione che la sua normativa applichi il medesimo divieto alle proprie guardie di frontiera o al personale quando impegnato in compiti attinenti ai rimpatri. Prima dell'impiego dei membri delle squadre, lo Stato membro ospitante informa l'Agenzia in merito alle armi di ordinanza, alle munizioni e all'equipaggiamento autorizzati e alle relative condizioni d'uso. L'Agenzia mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri.
9. Le armi di ordinanza, le munizioni e l'equipaggiamento possono essere usati per legittima difesa personale o per legittima difesa dei membri delle squadre o di altre persone ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante, in linea con i pertinenti principi del diritto internazionale in materia di diritti umani e con la Carta.
10. Ai fini del presente regolamento, lo Stato membro ospitante autorizza i membri delle squadre a consultare le banche dati dell'Unione se tale consultazione è necessaria a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri mediante le loro interfacce nazionali o altra forma di accesso prevista negli atti giuridici dell'Unione che istituiscono tali banche dati, a seconda dei casi. Lo Stato membro ospitante può anche autorizzare i membri delle squadre a consultare le proprie banche dati nazionali, se necessario, per i medesimi obiettivi. Gli Stati membri provvedono a fornire l'accesso alle banche dati in modo efficiente ed efficace. I membri delle squadre consultano soltanto i dati strettamente necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro competenze. Prima dell'impiego dei membri delle squadre, lo Stato membro ospitante informa l'Agenzia in merito alle banche dati nazionali e dell'Unione che possono essere consultate. L'Agenzia mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri che partecipano alla missione.
Tale consultazione è svolta nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante in materia di protezione dei dati.
11. I provvedimenti di respingimento ai sensi dell' del regolamento (UE) 2016/399 e le decisioni di rifiuto del visto alla frontiera ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 810/2009 sono adottati soltanto dalle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante o dai membri delle squadre se autorizzati dallo Stato membro ospitante ad agire per suo conto.
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