Art. 81

Codice di condotta

In vigore dal 13 nov 2019
Codice di condotta 1.   L'Agenzia, in cooperazione con il forum consultivo, elabora e sviluppa ulteriormente un codice di condotta che si applica a tutte le operazioni di controllo di frontiera coordinate dall'Agenzia e da tutti coloro che prendono parte alle attività dell'Agenzia. Il codice di condotta stabilisce procedure intese a garantire i principi dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali, con particolare attenzione nel caso delle persone vulnerabili, compresi i minori, i minori non accompagnati e altre persone vulnerabili, come anche delle persone che chiedono protezione internazionale. 2.   L'Agenzia, in cooperazione con il forum consultivo, elabora e sviluppa ulteriormente un codice di condotta per le operazioni di rimpatrio e gli interventi di rimpatrio, che si applica durante tutte le operazioni di rimpatrio e gli interventi di rimpatrio coordinati o organizzati dall'Agenzia. Il codice di condotta descrive procedure standard comuni dirette a semplificare l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio e degli interventi di rimpatrio e a garantire che esse si svolgano in maniera umana e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, in particolare la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto alla protezione dei dati personali e la non discriminazione. 3.   Il codice di condotta per i rimpatri tiene conto in particolare dell'obbligo degli Stati membri di prevedere un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati di cui all', paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE, e della strategia in materia di diritti fondamentali.
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Codice di condotta (Art. 81 Regolamento (UE) 2019/1896) — Testo vigente | Portale Normativo