Art. 78
Osservatori partecipanti alle attività dell'Agenzia
In vigore dal 13 nov 2019
Osservatori partecipanti alle attività dell'Agenzia
1. L'Agenzia può, con l'accordo degli Stati membri interessati, invitare osservatori dalle istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione o da organizzazioni internazionali e missioni e operazioni PSDC a norma dell', paragrafo 1, secondo comma, lettera j), a partecipare alle sue attività, in particolare alle operazioni congiunte e ai progetti pilota, alle analisi dei rischi e alla formazione, nella misura in cui la loro presenza sia conforme agli obiettivi di tali attività, possa contribuire allo sviluppo della cooperazione e allo scambio di buone prassi e non influisca sulla sicurezza complessiva delle attività. La partecipazione di tali osservatori alle analisi dei rischi e alla formazione può avvenire solo con l'accordo degli Stati membri interessati. Per quanto riguarda le operazioni congiunte e i progetti pilota, la partecipazione di osservatori è subordinata all'accordo dello Stato membro ospitante. Norme dettagliate sulla partecipazione degli osservatori sono incluse nel piano operativo. Gli osservatori ricevono dall'Agenzia una formazione appropriata prima della loro partecipazione.
2. L'Agenzia può altresì, con l'accordo degli Stati membri interessati, invitare osservatori di paesi terzi a partecipare alle sue attività alle frontiere esterne, alle operazioni di rimpatrio, agli interventi di rimpatrio e alla formazione di cui all', nella misura in cui la loro presenza sia conforme agli obiettivi di tali attività, possa contribuire allo sviluppo della cooperazione e allo scambio di buone prassi e non influisca sulla sicurezza complessiva di tali attività né sulla sicurezza dei cittadini di paesi terzi. Norme dettagliate sulla partecipazione degli osservatori sono incluse nel piano operativo. Gli osservatori ricevono dall'Agenzia una formazione appropriata prima della loro partecipazione. Essi sono tenuti a osservare il codice di condotta dell'Agenzia mentre partecipano alle sue attività.
3. L'Agenzia assicura che la presenza di osservatori non comporti alcun rischio connesso al rispetto dei diritti fondamentali.
Storico versioni
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