Art. 68
Cooperazione dell'Agenzia con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e con le organizzazioni internazionali
In vigore dal 13 nov 2019
Cooperazione dell'Agenzia con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e con le organizzazioni internazionali
1. L'Agenzia coopera con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e può cooperare con le organizzazioni internazionali, nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici, e utilizza le informazioni, le risorse e i sistemi esistenti disponibili nell'ambito di Eurosur.
A norma del primo comma, l'Agenzia coopera in particolare con:
a)
la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE);
b)
Europol;
c)
l'EASO,
d)
FRA;
e)
Eurojust;
f)
il Centro satellitare dell'Unione europea;
g)
EFCA ed EMSA;
h)
eu-LISA;
i)
l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) e il gestore della rete europea di gestione del traffico aereo (EATMN);
j)
le missioni e operazioni PESD, in funzione dei loro mandati al fine di garantire quanto segue:
i)
la promozione delle norme in materia di gestione europea integrata delle frontiere,
ii)
conoscenza situazionale e analisi dei rischi.
L'Agenzia può altresì cooperare con le seguenti organizzazioni internazionali pertinenti all'assolvimento dei suoi compiti, nell'ambito dei rispettivi quadri giuridici:
a)
le Nazioni Unite tramite i pertinenti uffici, agenzie, organizzazioni e altri soggetti, in particolare l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, l'Alto commissariato per i diritti umani, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine e l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale;
b)
l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol);
c)
l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa;
d)
il Consiglio d'Europa e il commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa;
e)
il Centro di analisi e operazioni contro il narcotraffico marittimo (MAOC-N).
2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 si svolge nell'ambito di accordi di lavoro conclusi con gli organi di cui al paragrafo 1. Tali accordi sono soggetti all'approvazione preliminare della Commissione. L'Agenzia informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a tali accordi.
3. Per quanto riguarda il trattamento delle informazioni classificate, gli accordi di lavoro di cui al paragrafo 2 prevedono che l'organo, l'ufficio o l'agenzia dell'Unione o l'organizzazione internazionale interessati rispettino regole e norme di sicurezza equivalenti a quelle applicate dall'Agenzia. Prima della conclusione dell'accordo è effettuata una visita di valutazione e la Commissione è informata dell'esito di tale visita.
4. Sebbene al di fuori dell'ambito di applicazione del presente regolamento, l'Agenzia coopera altresì con la Commissione e, laddove pertinente, con gli Stati membri e con il SEAE in attività relative al settore doganale, compresa la gestione del rischio, qualora tali attività si sostengano a vicenda. Tale cooperazione lascia impregiudicate le competenze esistenti della Commissione, dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e degli Stati membri.
5. Le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le organizzazioni internazionali di cui al paragrafo 1 usano le informazioni ricevute dall'Agenzia esclusivamente entro i limiti delle loro competenze e fintanto che rispettino i diritti fondamentali, compresi gli obblighi di protezione dei dati.
Qualsiasi trasmissione di dati personali trattati dall'Agenzia ad altre istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione di cui all', paragrafo 1, lettere c) e d), è soggetta ad accordi operativi specifici riguardanti lo scambio di dati personali.
Gli accordi operativi di cui al secondo comma includono una disposizione volta a garantire che i dati personali trasmessi dall'Agenzia alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione possano essere trattati per un'altra finalità soltanto previa autorizzazione dell'Agenzia e se tale finalità è compatibile con lo scopo iniziale per il quale i dati sono stati raccolti e trasmessi dall'Agenzia. Tali istituzioni, organi e organismi dell'Unione conservano registrazioni scritte di una valutazione della compatibilità caso per caso.
Qualsiasi trasferimento di dati personali da parte dell'Agenzia alle organizzazioni internazionali di cui all', paragrafo 1, lettera c), rispetta le disposizioni in materia di protezione dei dati di cui al capo IV, sezione 2.
In particolare, l'Agenzia provvede affinché qualsiasi accordo di lavoro concluso con organizzazioni internazionali riguardo allo scambio di dati personali ai sensi dell', paragrafo 1, lettera c), sia conforme al capo V del regolamento (UE) 2018/1725 e sia soggetto all'autorizzazione del Garante europeo della protezione dei dati, ove ciò sia previsto da tale regolamento.
L'Agenzia provvede affinché i dati personali trasferiti a organizzazioni internazionali siano trattati esclusivamente ai fini per i quali sono stati trasferiti.
6. Lo scambio di informazioni tra l'Agenzia e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e le organizzazioni internazionali di cui al paragrafo 2 avviene tramite la rete di comunicazione di cui all' o attraverso altri sistemi di scambio di informazioni accreditati che rispondano ai criteri di disponibilità, riservatezza e integrità.
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