Art. 70
Cooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito
In vigore dal 13 nov 2019
Cooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito
1. L'Agenzia agevola la cooperazione operativa tra gli Stati membri e l'Irlanda e il Regno Unito in attività specifiche.
2. Ai fini di Eurosur, lo scambio di informazioni e la cooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito possono avvenire sulla base di accordi bilaterali o multilaterali tra l'Irlanda o il Regno Unito rispettivamente e uno o più Stati membri vicini, o attraverso reti regionali basate su tali accordi. I centri nazionali di coordinamento rappresentano i punti di contatto per lo scambio di informazioni con le omologhe autorità dell'Irlanda e del Regno Unito nell'ambito di Eurosur.
3. Gli accordi di cui al paragrafo 2 sono limitati ai seguenti scambi di informazioni tra un centro nazionale di coordinamento e la corrispondente autorità dell'Irlanda o del Regno Unito:
a)
informazioni contenute nell'ambito situazionale nazionale di uno Stato membro nella misura in cui sono trasmesse all'Agenzia ai fini del quadro situazionale europeo;
b)
informazioni raccolte dall'Irlanda o dal Regno Unito che siano utili ai fini dell'ambito situazionale europeo;
c)
informazioni di cui all', paragrafo 5.
4. Le informazioni fornite nel contesto di Eurosur dall'Agenzia o da uno Stato membro che non sia parte di un accordo di cui al paragrafo 2 non devono essere condivise con l'Irlanda o il Regno Unito senza la previa approvazione dell'Agenzia o di tale Stato membro. Il rifiuto di condividere tali informazioni con l'Irlanda o il Regno Unito vincola gli Stati membri e l'Agenzia.
5. Sono vietate la trasmissione ulteriore o altra comunicazione di informazioni scambiate ai sensi del presente articolo a paesi terzi o a parti terze.
6. Gli accordi di cui al paragrafo 2 comprendono disposizioni sui costi finanziari derivanti dalla partecipazione dell'Irlanda o del Regno Unito all'attuazione degli accordi stessi.
7. Il sostegno che l'Agenzia offre ai sensi dell', paragrafo 1, lettere n), o) e p), comprende l'organizzazione di operazioni di rimpatrio di Stati membri a cui partecipino anche l'Irlanda o il Regno Unito.
8. L'applicazione del presente regolamento alle frontiere di Gibilterra è sospesa fino alla data di conclusione di un accordo sulla portata delle disposizioni in materia di attraversamento delle frontiere esterne da parte delle persone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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