Art. 10
Compiti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
In vigore dal 13 nov 2019
Compiti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
1. L'Agenzia svolge i seguenti compiti:
a)
monitora i flussi migratori e svolge analisi dei rischi su tutti gli aspetti della gestione integrata delle frontiere;
b)
monitora le esigenze operative degli Stati membri connesse all'esecuzione dei rimpatri, anche mediante la raccolta di dati operativi;
c)
effettua una valutazione delle vulnerabilità, comprendente la verifica della capacità e della preparazione degli Stati membri a fronteggiare minacce e sfide alle frontiere esterne;
d)
monitora la gestione delle frontiere esterne tramite i propri funzionari di collegamento negli Stati membri;
e)
monitora il rispetto dei diritti fondamentali nell'ambito di tutte le sue attività alle frontiere esterne e delle operazioni di rimpatrio;
f)
sostiene lo sviluppo e il funzionamento di Eurosur;
g)
assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne coordinando e organizzando operazioni congiunte, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare, ai sensi del diritto dell'Unione e del diritto internazionale;
h)
assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne avviando interventi rapidi alle frontiere esterne degli Stati membri che fronteggiano sfide specifiche e sproporzionate, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare, ai sensi del diritto dell'Unione e del diritto internazionale;
i)
fornisce assistenza tecnica e operativa agli Stati membri e ai paesi terzi, a norma del regolamento (UE) n. 656/2014 e del diritto internazionale, a sostegno delle operazioni di ricerca e soccorso per le persone in pericolo in mare che possono verificarsi nel corso di operazioni marittime di sorveglianza delle frontiere;
j)
invia il corpo permanente nell'ambito di squadre per la gestione delle frontiere, squadre di sostegno per la gestione della migrazione e squadre per il rimpatrio (collettivamente indicate come «squadre») durante operazioni congiunte, nonché in interventi rapidi alle frontiere, operazioni di rimpatrio e interventi di rimpatrio;
k)
istituisce un parco attrezzature tecniche, compresa una riserva di attrezzatura di reazione rapida, da impiegare nelle operazioni congiunte, negli interventi rapidi alle frontiere e nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, nonché in operazioni di rimpatrio e interventi di rimpatrio;
l)
sviluppa e gestisce, con il sostegno di un meccanismo interno di controllo della qualità, le proprie capacità umane e tecniche per contribuire al corpo permanente, comprese l'assunzione e la formazione dei membri del proprio personale che agiscono in qualità di membri di squadre, e al parco attrezzature tecniche;
m)
nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi:
i)
invia personale operativo e attrezzatura tecnica per fornire assistenza nelle operazioni di selezione (screening), raccolta di informazioni (debriefing), identificazione e rilevamento delle impronte digitali;
ii)
stabilisce una procedura di indirizzamento alle autorità (referral) e informazione iniziale per le persone che necessitano di protezione internazionale o intendono presentare domanda in tal senso, inclusa una procedura di identificazione dei gruppi vulnerabili, in cooperazione con l'EASO e le autorità nazionali competenti;
n)
fornisce assistenza in tutte le fasi della procedura di rimpatrio, senza entrare nel merito delle decisioni di rimpatrio, che restano di esclusiva responsabilità degli Stati membri, concorre al coordinamento e all'organizzazione delle operazioni di rimpatrio e fornisce sostegno tecnico e operativo per adempiere all'obbligo di rimpatriare le persone soggette a espulsione, nonché sostegno tecnico e operativo in relazione alle operazioni e agli interventi di rimpatrio, anche in circostanze che richiedono maggiore assistenza;
o)
istituisce una riserva di osservatori per i rimpatri forzati;
p)
invia squadre per il rimpatrio durante gli interventi di rimpatrio;
q)
nell'ambito dei rispettivi mandati delle agenzie interessate, collabora con Europol ed Eurojust e assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne nella lotta alla criminalità transfrontaliera e al terrorismo;
r)
coopera con l'EASO, nell'ambito dei rispettivi mandati, in particolare per agevolare l'adozione di misure nei casi in cui cittadini di paesi terzi la cui domanda di protezione internazionale sia stata respinta con decisione definitiva siano oggetto di una procedura di rimpatrio;
s)
coopera con la FRA, nell'ambito dei rispettivi mandati, per garantire l'applicazione continua e uniforme dell'acquis dell'Unione in materia di diritti fondamentali;
t)
coopera con l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), nell'ambito dei rispettivi mandati, al fine di aiutare le autorità nazionali a svolgere le funzioni di guardia costiera di cui all', tra cui salvare vite umane in mare, fornendo servizi, informazioni, attrezzatura e formazione, nonché coordinando operazioni multifunzionali;
u)
coopera con i paesi terzi nei settori contemplati dal presente regolamento, anche mediante il possibile impiego operativo di squadre per la gestione delle frontiere nei paesi terzi;
v)
assiste gli Stati membri e i paesi terzi nel contesto della cooperazione tecnica e operativa tra loro negli ambiti disciplinati dal presente regolamento;
w)
assiste gli Stati membri e i paesi terzi nella formazione delle guardie di frontiera nazionali, di altro personale competente e degli esperti nazionali in materia di rimpatrio, anche attraverso la definizione di standard e programmi comuni di formazione, ivi compreso per quanto riguarda i diritti fondamentali;
x)
partecipa allo sviluppo e alla gestione di attività di ricerca e innovazione utili per il controllo delle frontiere esterne, tra cui l'uso di tecnologie avanzate di sorveglianza, ed elabora propri progetti pilota, ove necessario, per l'attuazione delle attività previste dal presente regolamento;
y)
sviluppa norme tecniche per lo scambio di informazioni;
z)
sostiene lo sviluppo di norme tecniche per l'attrezzatura nel settore del controllo di frontiera e del rimpatrio, anche per l'interconnessione di sistemi e reti, e sostiene, ove opportuno, lo sviluppo di norme minime comuni per la sorveglianza delle frontiere esterne, in linea con le rispettive competenze degli Stati membri e della Commissione;
aa)
istituisce e aggiorna la rete di comunicazione di cui all';
ab)
sviluppa e fornisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, sistemi informativi che consentano scambi rapidi e affidabili di informazioni sui rischi emergenti in materia di gestione delle frontiere esterne, immigrazione illegale e rimpatrio, in stretta cooperazione con la Commissione, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e la rete europea sulle migrazioni istituita con decisione 2008/381/CE del Consiglio (36);
ac)
ove opportuno, presta la necessaria assistenza per sviluppare un ambiente comune di condivisione delle informazioni, compresa l'interoperabilità dei sistemi;
ad)
segue standard elevati per quanto riguarda la gestione delle frontiere, assicurando la trasparenza e il controllo pubblico, nel pieno rispetto del diritto applicabile, e garantendo il rispetto, la protezione e la promozione dei diritti fondamentali;
ae)
gestisce e fornisce il sistema relativo ai documenti falsi e autentici online di cui all' e fornisce sostegno agli Stati membri nell'individuazione dei casi di frode documentale;
af)
adempie ai compiti e agli obblighi affidati all'Agenzia dal regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (37) e assicura l'istituzione e il funzionamento dell'unità centrale ETIAS ai sensi dell' di tale regolamento;
ag)
assiste gli Stati membri nel facilitare le persone nell'attraversamento delle frontiere esterne.
2. L'Agenzia comunica sulle questioni che rientrano nel suo mandato. Essa fornisce al pubblico informazioni precise, dettagliate, tempestive ed esaustive sulle sue attività.
Tale comunicazione non può pregiudicare i compiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, in particolare, non può divulgare informazioni operative che, se rese pubbliche, comprometterebbero il raggiungimento dell'obiettivo delle operazioni. L'agenzia comunica fatto salvo l' e ai sensi dei pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione e, ove opportuno, in stretta cooperazione con altri organi e organismi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1896:oj#art-10