Art. 12

Obbligo di scambio di informazioni

In vigore dal 13 nov 2019
Obbligo di scambio di informazioni 1.   Per svolgere i compiti conferiti loro dal presente regolamento, l'Agenzia, le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, e le autorità nazionali responsabili in materia di rimpatri condividono, a norma del presente regolamento e di altra pertinente normativa dell'Unione e nazionale riguardante lo scambio di informazioni, tutte le informazioni necessarie in modo tempestivo e accurato. 2.   L'Agenzia adotta le misure appropriate per agevolare lo scambio, con la Commissione e gli Stati membri, di informazioni utili all'assolvimento dei suoi compiti. In caso di informazioni utili all'assolvimento dei suoi compiti, l'Agenzia procede allo scambio di tali informazioni con altri organi, uffici e agenzie dell'Unione competenti al fine dell'analisi dei rischi, della raccolta di dati statistici, della valutazione della situazione nei paesi terzi, della formazione e del sostegno agli Stati membri in merito alla pianificazione di emergenza. A tal fine, le strutture e gli strumenti necessari sono sviluppati fra le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione. 3.   L'Agenzia adotta tutte le misure necessarie per semplificare lo scambio, con l'Irlanda e il Regno Unito, di informazioni utili all'assolvimento dei suoi compiti se esse sono inerenti alle attività cui tali paesi partecipano a norma dell' e dell', paragrafo 5.
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