Art. 14

Rete di comunicazione

In vigore dal 13 nov 2019
Rete di comunicazione 1.   L'Agenzia istituisce e aggiorna una rete di comunicazione, al fine di fornire strumenti di comunicazione e di analisi e consentire lo scambio di informazioni sensibili non classificate e di informazioni classificate, in modo sicuro e quasi in tempo reale, con e tra i centri nazionali di coordinamento. Qualsiasi sistema o applicazione che utilizza la rete di comunicazione rispetta il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati durante tutto il suo ciclo di vita. La rete di comunicazione è operativa 24 ore su 24 e sette giorni su sette e provvede ai seguenti compiti: a) scambio bilaterale e multilaterale di informazioni quasi in tempo reale; b) audioconferenze e videoconferenze; c) gestione, conservazione, trasmissione e trattamento sicuri di informazioni sensibili non classificate; d) gestione, conservazione, trasmissione e trattamento sicuri di informazioni classificate UE fino al livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o a livelli di classifica nazionali equivalenti, garantendo che le informazioni classificate siano gestite, archiviate, trasmesse e trattate in una sezione distinta e debitamente accreditata della rete di comunicazione. 2.   L'Agenzia fornisce assistenza tecnica e garantisce che la rete di comunicazione sia disponibile in permanenza e possa sostenere il sistema di comunicazione e informazione gestito dall'Agenzia.
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Rete di comunicazione (Art. 14 Regolamento (UE) 2019/1896) — Testo vigente | Portale Normativo