Art. 14
Rete di comunicazione
In vigore dal 13 nov 2019
Rete di comunicazione
1. L'Agenzia istituisce e aggiorna una rete di comunicazione, al fine di fornire strumenti di comunicazione e di analisi e consentire lo scambio di informazioni sensibili non classificate e di informazioni classificate, in modo sicuro e quasi in tempo reale, con e tra i centri nazionali di coordinamento.
Qualsiasi sistema o applicazione che utilizza la rete di comunicazione rispetta il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati durante tutto il suo ciclo di vita.
La rete di comunicazione è operativa 24 ore su 24 e sette giorni su sette e provvede ai seguenti compiti:
a)
scambio bilaterale e multilaterale di informazioni quasi in tempo reale;
b)
audioconferenze e videoconferenze;
c)
gestione, conservazione, trasmissione e trattamento sicuri di informazioni sensibili non classificate;
d)
gestione, conservazione, trasmissione e trattamento sicuri di informazioni classificate UE fino al livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o a livelli di classifica nazionali equivalenti, garantendo che le informazioni classificate siano gestite, archiviate, trasmesse e trattate in una sezione distinta e debitamente accreditata della rete di comunicazione.
2. L'Agenzia fornisce assistenza tecnica e garantisce che la rete di comunicazione sia disponibile in permanenza e possa sostenere il sistema di comunicazione e informazione gestito dall'Agenzia.
Storico versioni
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