Art. 15

Sistemi e applicazioni per lo scambio di informazioni gestiti dall'Agenzia

In vigore dal 13 nov 2019
Sistemi e applicazioni per lo scambio di informazioni gestiti dall'Agenzia 1.   L'Agenzia può adottare tutte le misure necessarie per agevolare lo scambio di informazioni utili all'assolvimento dei suoi compiti con il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, gli Stati membri e, se del caso, altre istituzioni dell'Unione e gli organi e gli organismi dell'Unione e le organizzazioni internazionali elencate all', paragrafo 1, e i paesi terzi come previsto all'. 2.   L'Agenzia sviluppa, attiva e fornisce un sistema informativo che permetta di scambiare informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate con gli interlocutori di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e di scambiare i dati personali di cui agli articoli da 86 a 91 ai sensi dell'. 3.   L'Agenzia impiega i sistemi informativi di cui al paragrafo 2 del presente articolo nella rete di comunicazione di cui all', ove opportuno.
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