Art. 71

Cooperazione con i paesi terzi

In vigore dal 13 nov 2019
Cooperazione con i paesi terzi 1.   Gli Stati membri e l'Agenzia cooperano con i paesi terzi ai fini della gestione europea integrata delle frontiere e della politica in materia di migrazione a norma dell', paragrafo 1, lettera g). 2.   Sulla base delle priorità politiche definite ai sensi dell', paragrafo 4, l'Agenzia fornisce assistenza tecnica e operativa ai paesi terzi nell'ambito della politica dell'Unione in materia di azione esterna, anche per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali e dei dati personali e il principio di non respingimento. 3.   L'Agenzia e gli Stati membri osservano il diritto dell'Unione, tra cui norme e standard che fanno parte dell'acquis dell'Unione, anche quando la cooperazione con i paesi terzi avviene nel territorio di tali paesi terzi 4.   L'instaurazione di una cooperazione con i paesi terzi mira a promuovere le norme in materia di gestione europea integrata delle frontiere.
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Cooperazione con i paesi terzi (Art. 71 Regolamento (UE) 2019/1896) — Testo vigente | Portale Normativo