Art. 72

Cooperazione degli Stati membri con i paesi terzi

In vigore dal 13 nov 2019
Cooperazione degli Stati membri con i paesi terzi 1.   Gli Stati membri possono cooperare a livello operativo con uno o più paesi terzi nelle materie disciplinate dal presente regolamento. Tale cooperazione può comprendere lo scambio di informazioni e può avvenire sulla base di accordi bilaterali o multilaterali o altre modalità, o attraverso reti regionali istituite in base a detti accordi. 2.   Nel concludere gli accordi bilaterali e multilaterali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono includere disposizioni relative allo scambio di informazioni e alla cooperazione ai fini di Eurosur ai sensi dell' e all'. 3.   Gli accordi bilaterali e multilaterali e altre modalità di cui al paragrafo 1 sono conformi al diritto dell'Unione e internazionale in materia di diritti fondamentali e protezione internazionale, inclusa la Carta, la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e il relativo protocollo del 1967, e, in particolare, il principio di non respingimento. Nell'attuare tali accordi e modalità, gli Stati membri valutano con cadenza periodica la situazione generale nel paese terzo e ne tengono conto, anche alla luce dell'.
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