Art. 75
Scambio di informazioni con i paesi terzi nell'ambito di Eurosur
In vigore dal 13 nov 2019
Scambio di informazioni con i paesi terzi nell'ambito di Eurosur
1. I centri nazionali di coordinamento, e, se del caso, l'Agenzia rappresentano i punti di contatto per lo scambio di informazioni e la cooperazione con i paesi terzi ai fini di Eurosur.
2. Le disposizioni relative allo scambio di informazioni e alla cooperazione ai fini di Eurosur contenute negli accordi bilaterali o multilaterali di cui all', paragrafo 2, affrontano:
a)
gli ambiti situazionali specifici condivisi con i paesi terzi;
b)
i dati provenienti dai paesi terzi che possono essere condivisi nell'ambito situazionale europeo e le procedure per la condivisione di tali dati;
c)
le procedure e le condizioni per la fornitura dei servizi Eurosur per la fusione dei dati alle autorità dei paesi terzi;
d)
le norme dettagliate riguardo alla cooperazione e allo scambio di informazioni con gli osservatori di paesi terzi ai fini di Eurosur.
3. Le informazioni fornite nel contesto di Eurosur dall'Agenzia o da uno Stato membro che non sia parte di un accordo di cui all', paragrafo 1, non devono essere condivise con un paese terzo nell'ambito di tale accordo senza la previa approvazione dell'Agenzia o di tale Stato membro. Il rifiuto di condividere tali informazioni con il paese terzo interessato vincola gli Stati membri e l'Agenzia
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