Art. 74

Assistenza tecnica e operativa fornita dall'Agenzia ai paesi terzi

In vigore dal 13 nov 2019
Assistenza tecnica e operativa fornita dall'Agenzia ai paesi terzi 1.   L'Agenzia può coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi e fornire assistenza tecnica e operativa ai paesi terzi nell'ambito della gestione europea integrata delle frontiere. 2.   L'Agenzia può effettuare interventi relativi alla gestione europea integrata delle frontiere nel territorio di un paese terzo previo accordo di tale paese terzo. 3.   Le operazioni nel territorio di un paese terzo sono incluse nel programma di lavoro annuale adottato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell' e sono effettuate sulla base di un piano operativo concordato fra l'Agenzia e il paese terzo interessato e in consultazione con gli Stati membri partecipanti. Nel caso in cui uno o più Stato membri siano situati in prossimità del paese terzo o siano confinanti con l'area operativa del paese terzo, il piano operativo e le relative modifiche sono soggetti all'accordo di tale Stato membro o di tali Stati membri. Gli e da 54 a 57 si applicano, mutatis mutandis, a impieghi nei paesi terzi. 4.   Il direttore esecutivo garantisce la sicurezza del personale impiegato nei paesi terzi. Ai fini del primo comma, gli Stati membri informano il direttore esecutivo di qualsiasi preoccupazione relativa alla sicurezza dei loro cittadini, nel caso in cui siano impiegati sul territorio di determinati paesi terzi. Ove non sia possibile garantire la sicurezza di un membro del personale impiegato in un paese terzo, il direttore esecutivo adotta le opportune misure mediante la sospensione o la cessazione dei corrispondenti aspetti dell'assistenza tecnica e operativa fornita dall'Agenzia a tale paese terzo. 5.   Fatto salvo l'invio di membri del corpo permanente ai sensi degli articoli da 54 a 58, gli Stati membri partecipano alle operazioni nel territorio di un paese terzo su base volontaria. Oltre al meccanismo pertinente di cui all', paragrafo 9, e al paragrafo 4 del presente articolo, qualora la sicurezza del personale partecipante non possa essere garantita in modo soddisfacente per lo Stato membro interessato, tale Stato membro può non contribuire all'operazione nel paese terzo in questione. Qualora uno Stato membro faccia valere una tale situazione eccezionale, esso fornisce per iscritto all'Agenzia, nel corso dei negoziati bilaterali annuali o almeno 21 giorni prima dell'invio, motivazioni e informazioni dettagliate sulla situazione, il cui contenuto dev'essere incluso nella relazione di cui all'. L'impiego di personale distaccato a norma dell' è soggetto al consenso dello Stato membro di appartenenza, comunicato previa notifica da parte dell'Agenzia e almeno 21 giorni prima dell'invio. 6.   I piani operativi di cui al paragrafo 3 possono includere disposizioni relative allo scambio di informazioni e alla cooperazione ai fini di Eurosur ai sensi degli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1896:oj#art-74

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo