Art. 65
Relazioni sulle capacità dell'Agenzia
In vigore dal 13 nov 2019
Relazioni sulle capacità dell'Agenzia
1. Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione adotta e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione degli («relazione annuale sull'attuazione»).
2. La relazione annuale sull'attuazione contiene in particolare:
a)
il numero di membri del personale che ciascuno Stato membro ha destinato al corpo permanente, anche attraverso la riserva di reazione rapida, e alla riserva di osservatori per i rimpatri forzati;
b)
il numero di membri del personale statutario che l'Agenzia ha destinato al corpo permanente;
c)
il numero di membri del personale del corpo permanente effettivamente impiegati da ciascuno Stato membro e dall'Agenzia, per profilo, nell'anno precedente;
d)
il numero di attrezzature tecniche che ciascuno Stato membro e l'Agenzia hanno destinato al parco attrezzature tecniche;
e)
il numero di attrezzature tecniche del parco attrezzature tecniche che ciascuno Stato membro e l'Agenzia hanno impiegato nell'anno precedente;
f)
le destinazioni a favore della riserva di attrezzatura di reazione rapida e il suo impiego;
g)
lo sviluppo delle capacità umane e tecniche proprie dell'Agenzia.
3. La relazione annuale sull'attuazione elenca gli Stati membri che hanno invocato la situazione eccezionale di cui all', paragrafo 9, e all', paragrafo 9, nel corso dell'anno precedente e include le motivazioni e le informazioni fornite dallo Stato membro interessato.
4. Per garantire la trasparenza, il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione con cadenza trimestrale sugli elementi elencati al paragrafo 2 in relazione all'anno in corso.
Storico versioni
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