Art. 51

Riserva di osservatori per i rimpatri forzati

In vigore dal 13 nov 2019
Riserva di osservatori per i rimpatri forzati 1.   L'Agenzia, dopo aver preso in debita considerazione il parere del responsabile dei diritti fondamentali, costituisce una riserva di osservatori per i rimpatri forzati provenienti dagli organi competenti degli Stati membri, che svolgono attività di monitoraggio del rimpatrio forzato ai sensi dell', paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE e che sono stati formati ai sensi dell' del presente regolamento. 2.   Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, determina il profilo e il numero degli osservatori per i rimpatri forzati da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero complessivo. Gli Stati membri sono responsabili del contributo alla riserva designando gli osservatori per i rimpatri forzati corrispondenti al profilo stabilito, fatta salva l'indipendenza di tali osservatori, ove prevista a norma del diritto nazionale. Anche l'Agenzia contribuisce alla riserva con gli osservatori dei diritti fondamentali di cui all'. La riserva include osservatori per i rimpatri forzati dotati di competenze specifiche in materia di protezione dei minori. 3.   Il contributo degli Stati membri, relativamente ai loro osservatori per i rimpatri forzati, a operazioni e interventi di rimpatrio previsti per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi bilaterali annuali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi, gli Stati membri mettono a disposizione dell'Agenzia gli osservatori per i rimpatri forzati per il loro impiego su richiesta della stessa, salvo che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Tale richiesta è inoltrata almeno 21 giorni lavorativi prima della missione prevista o cinque giorni lavorativi prima nel caso di un intervento rapido di rimpatrio. 4.   L'Agenzia mette a disposizione degli Stati membri partecipanti, su richiesta, gli osservatori per i rimpatri forzati affinché monitorino, per loro conto, il corretto svolgimento delle operazioni di rimpatrio e degli interventi di rimpatrio per la loro intera durata. Essa mette a disposizione osservatori per i rimpatri forzati dotati di competenze specifiche in materia di protezione dei minori per qualsiasi operazione di rimpatrio che coinvolga minori. 5.   Gli osservatori per i rimpatri forzati restano soggetti alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri di appartenenza nel corso di un'operazione o di un intervento di rimpatrio. Il personale statutario impiegato come osservatore per i rimpatri forzati è soggetto alle misure disciplinari previste dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.
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