Art. 62
Formazione
In vigore dal 13 nov 2019
Formazione
1. L'Agenzia, tenendo conto della tabella di marcia relativa alle capacità di cui all', paragrafo 8, ove disponibile, e in cooperazione con i competenti organi di formazione degli Stati membri e, se del caso, l'EASO, la FRA, l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (euLISA) e l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), sviluppa specifici strumenti formativi, incluse formazioni specifiche in materia di protezione dei minori e di altre persone vulnerabili. I contenuti delle formazioni tengono conto dei risultati delle ricerche pertinenti e delle migliori prassi. L'Agenzia fornisce alle guardie di frontiera, agli esperti in materia di rimpatrio, alle scorte per i rimpatri e ad altri membri del personale che fanno parte del corpo permanente, nonché agli osservatori per i rimpatri forzati e agli osservatori dei diritti fondamentali formazioni specialistiche in relazione ai loro compiti e alle loro competenze. L'Agenzia svolge esercitazioni periodiche con dette guardie di frontiera e altri membri delle squadre secondo il calendario della formazione specialistica stabilito nel programma di lavoro annuale dell'Agenzia.
2. L'Agenzia garantisce che, oltre alla formazione di cui all', paragrafo 3, prima del suo impiego iniziale nelle attività operative organizzate dall'Agenzia, tutti i membri del personale statutario che saranno impiegati quali membri delle squadre abbiano ricevuto un'adeguata formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali, l'accesso alla protezione internazionale, gli orientamenti intesi a consentire l'identificazione delle persone che chiedono protezione e a indirizzarle verso le procedure appropriate, gli orientamenti volti ad affrontare le particolari esigenze dei minori, compresi i minori non accompagnati, le vittime della tratta di esseri umani, le persone bisognose di assistenza medica urgente e altre persone particolarmente vulnerabili, e, nel caso in cui sia prevista la loro partecipazione a operazioni marittime, la ricerca e il soccorso.
Tale formazione riguarda anche l'uso della forza ai sensi dell'allegato V.
3. Ai fini del paragrafo 2, l'Agenzia, sulla base di accordi con Stati membri prescelti, attua i necessari programmi di formazione negli istituti specializzati di istruzione e formazione di tali Stati membri, comprese le scuole partner dell'Agenzia negli Stati membri. L'Agenzia garantisce che la formazione segua il programma comune di base, sia armonizzata e promuova la comprensione reciproca nonché una cultura comune sulla base dei valori sanciti dai trattati. Il costo della formazione è interamente coperto dall'Agenzia.
Dopo aver ottenuto l'approvazione del consiglio di amministrazione, l'Agenzia può istituire un proprio centro di formazione per agevolare ulteriormente l'inclusione di una cultura europea comune nella formazione offerta.
4. L'Agenzia adotta le iniziative necessarie per assicurare che, prima di partecipare alle attività organizzate dall'Agenzia, tutti i membri del personale degli Stati membri che fanno parte delle squadre del corpo permanente abbiano ricevuto la formazione di cui al paragrafo 2, primo comma.
5. L'Agenzia adotta le iniziative necessarie al fine di assicurare la formazione del personale che assolve a compiti attinenti ai rimpatri e che farà parte del corpo permanente o della riserva di cui all'. L'Agenzia assicura che, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, il personale statutario e tutti i membri del personale che partecipano alle operazioni di rimpatrio o agli interventi di rimpatrio abbiano ricevuto una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali, l'accesso alla protezione internazionale e l'indirizzamento delle persone vulnerabili.
6. L'Agenzia crea e sviluppa un programma comune di base per la formazione delle guardie di frontiera e offre formazione a livello europeo per gli istruttori delle guardie di frontiera degli Stati membri, anche in materia di diritti fondamentali, accesso alla protezione internazionale e pertinente diritto del mare, così come un programma comune per la formazione del personale che assolve a compiti attinenti al rimpatrio. Il programma comune di base mira a promuovere gli standard più elevati e le migliori prassi nell'attuazione del diritto dell'Unione in materia di gestione delle frontiere e di rimpatri. L'Agenzia redige il programma comune di base previa consultazione del forum consultivo di cui all' («forum consultivo») e del responsabile dei diritti fondamentali. Gli Stati membri integrano tale programma comune di base nei corsi di formazione organizzati per le rispettive guardie di frontiera nazionali e il personale che partecipa a compiti attinenti ai rimpatri.
7. L'Agenzia offre inoltre al personale dei servizi competenti degli Stati membri e, se del caso, di paesi terzi, corsi e seminari di formazione supplementari su temi riguardanti il controllo delle frontiere esterne e il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi.
8. L'Agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri e i paesi terzi nel loro territorio.
9. L'Agenzia istituisce un programma di scambi inteso a consentire alle guardie di frontiera che partecipano alle sue squadre e al personale che prende parte alle squadre di intervento per i rimpatri di acquisire conoscenze o competenze specifiche grazie alle esperienze e alle buone prassi applicate all'estero, lavorando con le guardie di frontiera e il personale coinvolto in compiti attinenti ai rimpatri in uno Stato membro diverso dal proprio.
10. L'Agenzia istituisce e sviluppa ulteriormente un meccanismo di controllo della qualità interno per garantire un elevato livello di formazione, competenza e professionalità del personale statutario, in particolare del personale statutario che partecipa alle attività operative dell'Agenzia. Sulla base dell'attuazione del meccanismo di controllo della qualità, l'Agenzia elabora una relazione di valutazione annuale che è allegata alla relazione annuale delle attività.
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