Art. 63
acquisto o noleggio di attrezzatura tecnica
In vigore dal 13 nov 2019
acquisto o noleggio di attrezzatura tecnica
1. L'Agenzia può acquistare, autonomamente o in comproprietà con uno Stato membro, o noleggiare, attrezzatura tecnica da mettere a disposizione durante operazioni congiunte, progetti pilota, interventi rapidi alle frontiere, attività nel settore del rimpatrio, compresi operazioni di rimpatrio e interventi di rimpatrio, impiego di squadre di sostegno per la gestione della migrazione o progetti di assistenza tecnica, conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia.
2. Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione adotta una strategia pluriennale globale sul modo in cui occorre sviluppare le capacità tecniche dell'Agenzia, tenuto conto del ciclo politico strategico pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere, comprese la tabella di marcia relativa alle capacità di cui all', paragrafo 8, se disponibile, e le risorse di bilancio rese disponibili a tale scopo nell'ambito del quadro finanziario pluriennale. Per garantire il rispetto dei quadri applicabili sul piano giuridico, finanziario e politico, il direttore esecutivo formula tale proposta solo dopo aver ricevuto il parere favorevole della Commissione.
La strategia pluriennale è accompagnata da un piano d'attuazione dettagliato che specifica i tempi per l'acquisto o il noleggio, la pianificazione degli appalti e l'attenuazione dei rischi. Se il consiglio di amministrazione, nell'adottare la strategia e il piano, decide di discostarsi dal parere della Commissione, fornisce alla Commissione una giustificazione al riguardo. Dopo l'adozione della strategia pluriennale, il piano d'attuazione diventa parte della programmazione pluriennale contenuta nel documento unico di programmazione di cui all', paragrafo 2, lettera k).
3. L'Agenzia può acquistare attrezzature tecniche su decisione del direttore esecutivo in consultazione con il consiglio di amministrazione conformemente alle norme applicabili in materia d'appalti. L'acquisto o il noleggio di attrezzature comportanti costi ingenti a carico dell'Agenzia sono preceduti da un'attenta analisi costi-benefici e del fabbisogno. Ogni spesa relativa a tale acquisto o noleggio è iscritta nel bilancio dell'Agenzia adottato dal consiglio di amministrazione.
4. Ove l'Agenzia acquisti o noleggi attrezzature tecniche di grande rilievo, come aerei, veicoli di servizio o navi, si applicano le seguenti condizioni:
a)
in caso di acquisto da parte dell'Agenzia o di comproprietà, l'Agenzia concorda con uno Stato membro che esso provveda all'immatricolazione dell'attrezzatura quale adibita a un servizio pubblico ai sensi del diritto applicabile di tale Stato membro, comprese le prerogative e le immunità previste dal diritto internazionale per tale attrezzatura tecnica;
b)
in caso di noleggio, l'attrezzatura è immatricolata in uno Stato membro.
5. Sulla base di un modello di accordo redatto dall'Agenzia e approvato dal consiglio di amministrazione, lo Stato membro di immatricolazione e l'Agenzia stabiliscono di comune accordo le modalità che garantiscono l'interoperabilità dell'attrezzatura. In caso di risorse in comproprietà, le modalità includono anche i periodi di piena disponibilità delle risorse per l'Agenzia e determinano le condizioni d'uso di tali risorse, comprese le disposizioni specifiche sull'invio rapido durante gli interventi rapidi alle frontiere, e il finanziamento di tali risorse.
6. Qualora l'Agenzia non disponga del personale statutario qualificato richiesto, lo Stato membro di immatricolazione o il fornitore dell'attrezzatura tecnica mette a disposizione gli esperti e il personale tecnico necessari per un uso dell'attrezzatura tecnica nel rispetto delle norme e in sicurezza, conformemente al modello di accordo di cui al paragrafo 5 del presente articolo e basando la programmazione sui negoziati bilaterali annuali e sugli accordi di cui all', paragrafo 9. In tal caso, l'attrezzatura tecnica di proprietà esclusiva dell'Agenzia è messa a disposizione dell'Agenzia su richiesta della stessa, e lo Stato membro di registrazione non può invocare la situazione eccezionale di cui all', paragrafo 9.
Quando chiede a uno Stato membro di fornire attrezzatura tecnica e personale, l'Agenzia tiene conto delle particolari sfide operative che lo Stato membro affronta al momento della richiesta.
Storico versioni
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