Art. 100
Funzioni del consiglio di amministrazione
In vigore dal 13 nov 2019
Funzioni del consiglio di amministrazione
1. Al consiglio di amministrazione compete l'adozione delle decisioni strategiche dell'Agenzia ai sensi del presente regolamento.
2. Il consiglio di amministrazione:
a)
nomina il direttore esecutivo su proposta della Commissione ai sensi dell';
b)
nomina i vicedirettori esecutivi su proposta della Commissione ai sensi dell';
c)
adotta decisioni sull'istituzione di uffici antenna o proroga la durata delle loro attività ai sensi dell', paragrafo 5, a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto:
d)
adotta decisioni sulla realizzazione della valutazione delle vulnerabilità ai sensi dell', paragrafi 1 e 10; le decisioni che stabiliscono misure ai sensi dell', paragrafo 10, e sono adottate a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto;
e)
adotta decisioni sull'elenco delle informazioni e dei dati obbligatori che le autorità nazionali responsabili della gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere, nella misura in cui svolgono compiti di controllo alle frontiere, nonché le autorità nazionali responsabili dei rimpatri, devono scambiare con l'Agenzia per consentirle di svolgere i suoi compiti, fatti salvi gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, in particolare agli e da 86 a 89;
f)
adotta decisioni sull'istituzione di un modello comune di analisi integrata dei rischi ai sensi dell', paragrafo 1;
g)
adotta decisioni sulla natura e sulle condizioni dell'impiego dei funzionari di collegamento negli Stati membri ai sensi dell', paragrafo 2;
h)
adotta una strategia tecnica e operativa per la gestione europea integrata delle frontiere ai sensi dell', paragrafo 5;
i)
adotta una decisione sul numero e sui profili del personale operativo per la gestione delle frontiere e la migrazione nell'ambito del corpo permanente ai sensi dell', paragrafo 4;
j)
adotta la relazione annuale sulle attività svolte dall'Agenzia nell'anno precedente e la trasmette entro il 1o luglio di ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti;
k)
entro il 30 novembre di ogni anno, tenuto in debita considerazione il parere della Commissione, adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, un documento unico di programmazione contenente, fra l'altro, la programmazione pluriennale dell'Agenzia e il suo programma di lavoro per l'anno successivo, e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;
l)
predispone procedure per l'adozione da parte del direttore esecutivo di decisioni in merito ai compiti tecnici e operativi dell'Agenzia;
m)
adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale dell'Agenzia ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell'Agenzia a norma della sezione 4 del presente capo;
n)
esercita l'autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo e, in consultazione con il direttore esecutivo, dei vicedirettori esecutivi;
o)
stabilisce il proprio regolamento interno;
p)
stabilisce la struttura organizzativa dell'Agenzia e adotta la politica relativa al personale dell'Agenzia;
q)
adotta una strategia antifrode, proporzionata al rischio di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
r)
adotta norme interne di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri;
s)
ai sensi del paragrafo 8, esercita, nei confronti del personale statutario, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»);
t)
adotta disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, ai sensi dell', paragrafo 2, dello statuto dei funzionari;
u)
assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
v)
adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all', paragrafo 2, secondo comma;
w)
nomina un contabile, soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, che opera in completa indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni;
x)
decide in merito a una metodologia comune per la valutazione delle vulnerabilità, inclusi i criteri oggettivi in virtù dei quali l'Agenzia effettua la valutazione delle vulnerabilità, la frequenza di tali valutazioni e come effettuare valutazioni consecutive delle vulnerabilità;
y)
decide in merito alla valutazione e al monitoraggio rafforzati di uno Stato membro di cui all', paragrafo 2;
z)
nomina il responsabile dei diritti fondamentali e un responsabile aggiunto dei diritti fondamentali ai sensi dell';
aa)
stabilisce norme speciali per garantire l'indipendenza del responsabile dei diritti fondamentali nell'esercizio delle sue funzioni;
ab)
approva gli accordi di lavoro con i paesi terzi;
ac)
adotta, previa approvazione della Commissione, le norme di sicurezza dell'Agenzia per la protezione delle informazioni classificate UE e delle informazioni sensibili non classificate di cui all';
ad)
nomina un responsabile della sicurezza, soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, incaricato della sicurezza all'interno dell'Agenzia, anche per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate;
ae)
decide in merito a qualsiasi altra questione laddove previsto dal presente regolamento.
La relazione annuale di attività di cui alla lettera j) è resa pubblica.
3. Le proposte di decisione del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 2 relative ad attività specifiche dell'Agenzia da svolgere alle frontiere esterne di un determinato Stato membro, o nelle immediate vicinanze delle stesse, o gli accordi di lavoro con paesi terzi di cui all', paragrafo 4, richiedono il voto favorevole alla loro adozione da parte del membro del consiglio di amministrazione che rappresenta detto specifico Stato membro o uno Stato membro confinante con tale paese terzo, rispettivamente.
4. Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione legata allo sviluppo della gestione operativa delle frontiere esterne e alla formazione, comprese le attività in materia di ricerca.
5. Su richiesta dell'Irlanda o del Regno Unito, il consiglio di amministrazione delibera in merito alla loro partecipazione ad attività specifiche.
Il consiglio di amministrazione delibera caso per caso. Nelle sue decisioni il consiglio di amministrazione valuta se la partecipazione dell'Irlanda o del Regno Unito contribuisca alla realizzazione dell'attività in questione. Nelle decisioni è stabilito il contributo finanziario dell'Irlanda o del Regno Unito all'attività per la quale hanno presentato richiesta di partecipazione.
6. Il consiglio di amministrazione trasmette ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio («autorità di bilancio») tutte le informazioni pertinenti all'esito delle procedure di valutazione svolte dall'Agenzia.
7. Il consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo composto da un massimo di quattro suoi rappresentanti, fra cui il presidente, e un rappresentante della Commissione, che assista il consiglio stesso e il direttore esecutivo nel predisporre decisioni, programmi e attività che saranno adottati dal consiglio di amministrazione e che prenda certe decisioni provvisorie e urgenti per conto del consiglio di amministrazione, qualora necessario. Il comitato esecutivo non adotta decisioni che richiedono una maggioranza dei due terzi in seno al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può delegare determinati compiti chiaramente definiti al comitato esecutivo, in particolare quando ciò migliora l'efficacia dell'Agenzia. Non può delegare al comitato esecutivo compiti collegati a decisioni che richiedono una maggioranza dei due terzi in seno al consiglio di amministrazione.
8. Il consiglio di amministrazione adotta, ai sensi dell' dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull', paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull' del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, con cui delega al direttore esecutivo i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione della delega di tali poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.
Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo. Può pertanto esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale statutario diverso dal direttore esecutivo.
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