Art. 107

Nomina del direttore esecutivo e dei vicedirettori esecutivi

In vigore dal 13 nov 2019
Nomina del direttore esecutivo e dei vicedirettori esecutivi 1.   La Commissione propone almeno tre candidati per il posto di direttore esecutivo e per i posti di ciascuno dei vicedirettori esecutivi sulla base di un elenco, successivamente alla pubblicazione del posto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, se del caso, sulla stampa o su siti Internet. 2.   Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione di cui al paragrafo 1, sulla base del merito e della provata competenza di alto livello in materia amministrativa e gestionale, inclusa un'estesa e pertinente esperienza professionale in materia di gestione delle frontiere esterne e di rimpatri. Prima della nomina, i candidati proposti dalla Commissione sono invitati a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tali commissioni. A seguito di tale dichiarazione il Parlamento europeo adotta un parere nel quale espone la sua opinione e può esprimere una preferenza per un candidato. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo tenendo conto di tale opinione. Il consiglio di amministrazione delibera alla maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto. Se il consiglio di amministrazione decide di nominare un candidato diverso da quello per il quale il Parlamento europeo aveva espresso una preferenza, informa per iscritto il Parlamento europeo e il Consiglio del modo in cui è stato tenuto conto del parere del Parlamento europeo. Il consiglio di amministrazione, agendo su proposta della Commissione, ha potere di revoca del direttore esecutivo. 3.   Il direttore esecutivo è affiancato da tre vicedirettori esecutivi. A ciascun vicedirettore esecutivo è assegnato un settore di competenza specifico. In caso di assenza o indisponibilità del direttore esecutivo, ne fa le veci uno dei tre vicedirettori esecutivi. 4.   I vicedirettori esecutivi sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione di cui al paragrafo 1, sulla base del merito e della adeguata competenza in materia amministrativa e gestionale, compresa una pertinente esperienza professionale in materia di gestione delle frontiere esterne e di rimpatri. Il direttore esecutivo è coinvolto nel processo di selezione. Il consiglio di amministrazione delibera alla maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto. Il consiglio di amministrazione ha il potere di revocare i vicedirettori esecutivi secondo la procedura di cui al primo comma. 5.   La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia. 6.   Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 5, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per un altro periodo della durata massima di cinque anni. 7.   Il mandato dei vicedirettori esecutivi è di cinque anni. Esso può essere prorogato una sola volta dal consiglio di amministrazione, che agisce su proposta della Commissione, per un altro periodo della durata massima di cinque anni. 8.   Il direttore esecutivo e i vicedirettori esecutivi sono assunti come agenti temporanei dell'Agenzia a norma dell', lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.
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