Art. 105
Votazioni
In vigore dal 13 nov 2019
Votazioni
1. Fatti salvi l', paragrafo 2, lettere c), d), k) e m), l', paragrafo 1, e l', paragrafi 2 e 4, il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto.
2. Ogni membro dispone di un voto. In assenza di un membro il suo supplente può esercitare il diritto di voto. Il direttore esecutivo non partecipa al voto.
3. Il regolamento interno stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto. Tale regolamento include le condizioni alle quali un membro può agire per conto di un altro membro nonché, se del caso, le regole in materia di quorum.
4. I rappresentanti dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen hanno diritti di voto limitati in corrispondenza con i rispettivi accordi. Al fine di consentire ai paesi associati di esercitare il loro diritto di voto, l'Agenzia indica in dettaglio l'ordine del giorno, individuando i punti per i quali è stato concesso un diritto di voto limitato.
Storico versioni
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