Art. 106

Funzioni e poteri del direttore esecutivo

In vigore dal 13 nov 2019
Funzioni e poteri del direttore esecutivo 1.   L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo, che è totalmente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Ferme restando le rispettive competenze delle istituzioni dell'Unione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organo. 2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a riferire sull'esercizio delle sue funzioni. Ciò include informazioni sulle attività dell'Agenzia, sull'attuazione e sul monitoraggio della strategia in materia di diritti fondamentali, sulla relazione annuale di attività sulle attività dell'Agenzia nell'anno precedente, sul programma di lavoro per l'anno successivo e sulla programmazione pluriennale dell'Agenzia e su qualsiasi altra questione connessa alle attività dell'Agenzia. Il direttore esecutivo rilascia inoltre una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo, ove richiesto, e risponde per iscritto a qualsiasi domanda rivolta da un deputato al Parlamento europeo entro 15 giorni civili dal ricevimento di tale domanda. Il direttore esecutivo informa regolarmente gli opportuni organi e commissioni del Parlamento europeo. 3.   Salvo nei casi in cui siano previste scadenze specifiche nel presente regolamento, il direttore esecutivo provvede affinché le relazioni siano trasmesse al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione quanto prima possibile e, in ogni caso, entro sei mesi dalla fine del periodo di riferimento, a meno che il direttore esecutivo giustifichi debitamente il ritardo per iscritto. 4.   Il direttore esecutivo è responsabile della preparazione e dell'attuazione delle decisioni strategiche adottate dal consiglio di amministrazione e dell'adozione delle decisioni connesse alle attività operative dell'Agenzia ai sensi del presente regolamento. Il direttore esecutivo è investito delle funzioni e delle competenze seguenti: a) proporre, preparare e attuare le decisioni strategiche e i programmi e le attività adottati dal consiglio di amministrazione nei limiti previsti dal presente regolamento, dalle relative norme di attuazione e dalla legislazione applicabile; b) adottare tutte le iniziative opportune, comprese l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni, per garantire la gestione e il funzionamento quotidiani dell'Agenzia, ai sensi del presente regolamento; c) preparare ogni anno il progetto di documento unico di programmazione e presentarlo al consiglio di amministrazione per approvazione prima dell'invio di tale progetto al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio; d) preparare ogni anno la relazione annuale di attività sulle attività dell'Agenzia e presentarla al consiglio di amministrazione; e) redigere un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia, come parte del documento unico di programmazione, a norma dell', paragrafo 3, ed eseguire il bilancio a norma dell', paragrafo 1; f) delegare i suoi poteri ad altri membri del personale statutario, nel rispetto delle regole da adottare a norma dell', paragrafo 2, lettera o); g) adottare una raccomandazione relativa a misure ai sensi dell', paragrafo 7, ivi comprese decisioni che propongono agli Stati membri di avviare e realizzare operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere o un'altra azione di cui all', paragrafo 2; h) valutare, approvare e coordinare le proposte degli Stati membri relative alle operazioni congiunte o agli interventi rapidi alle frontiere ai sensi dell', paragrafo 3; i) valutare, approvare e coordinare le richieste degli Stati membri relative a operazioni di rimpatrio o a interventi di rimpatrio ai sensi degli ; j) provvedere all'attuazione dei piani operativi di cui agli e all', paragrafo 3; k) assicurare l'attuazione della decisione del Consiglio di cui all', paragrafo 1; l) revocare il finanziamento delle attività ai sensi dell'; m) valutare prima di qualsiasi attività operativa dell'Agenzia se vi siano violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o destinate a persistere ai sensi dell', paragrafi 4 e 5; n) valutare i risultati delle attività ai sensi dell'; o) individuare il numero minimo di attrezzature tecniche necessarie a soddisfare il fabbisogno dell'Agenzia, in particolare per quanto riguarda la realizzazione di operazioni congiunte, l'impiego di squadre di sostegno per la gestione della migrazione, gli interventi rapidi alle frontiere, le operazioni e gli interventi di rimpatrio, ai sensi dell', paragrafo 6; p) proporre l'istituzione di uffici antenna o la proroga della durata del loro funzionamento ai sensi dell', paragrafo 5; q) nominare i capi degli uffici antenna ai sensi dell', paragrafo 4; r) preparare un piano di azione che dia seguito alle conclusioni delle relazioni di audit interne ed esterne, delle valutazioni e delle indagini dell'OLAF, e informare, su base semestrale, la Commissione e, periodicamente, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo in merito ai progressi compiuti; s) tutelare gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, l'applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive; t) elaborare una strategia antifrode dell'Agenzia e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione. 5.   Il direttore esecutivo risponde delle sue attività al consiglio di amministrazione. 6.   Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia.
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