Art. 42

Situazioni che richiedono un'azione urgente alle frontiere esterne

In vigore dal 13 nov 2019
Situazioni che richiedono un'azione urgente alle frontiere esterne 1.   Qualora il controllo delle frontiere esterne sia reso inefficace in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen poiché: a) uno Stato membro non attua le misure necessarie ai sensi di una decisione del consiglio di amministrazione di cui all', paragrafo 10; o b) uno Stato membro che si trova a fronteggiare sfide specifiche e sproporzionate alle frontiere esterne non ha chiesto un sostegno sufficiente all'Agenzia mediante le misure di cui all', o 40, o non sta adottando le misure necessarie per attuare le azioni previste da tali articoli o dall'; il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, può adottare senza indugio una decisione, mediante atto di esecuzione, in cui definisce le misure che dovrebbero attenuare tali rischi e che devono essere attuate dall'Agenzia e impone allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure. La Commissione consulta l'Agenzia prima di formulare la sua proposta. 2.   Se si verifica una situazione che richiede un'azione urgente, il Parlamento europeo è informato tempestivamente della situazione e di tutte le successive misure e decisioni adottate in risposta. 3.   Al fine di attenuare il rischio di compromettere lo spazio Schengen, la decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1 dispone che l'Agenzia adotti una o più delle seguenti misure: a) organizzare e coordinare interventi rapidi alle frontiere e impiegare il corpo permanente, comprese squadre della riserva di reazione rapida; b) impiegare il corpo permanente nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, in particolare nei punti di crisi; c) coordinare attività per uno o più Stati membri e paesi terzi alle frontiere esterne, comprese operazioni congiunte con paesi terzi; d) impiegare attrezzatura tecnica; e) organizzare interventi di rimpatrio. 4.   Il direttore esecutivo, entro due giorni lavorativi dalla data di adozione della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1: a) stabilisce le azioni da adottare per l'esecuzione pratica delle misure individuate in tale decisione, compresi l'attrezzatura tecnica e il numero e i profili del personale operativo necessari per conseguire gli obiettivi di tale decisione; b) redige un progetto di piano operativo e lo presenta agli Stati membri interessati. 5.   Il direttore esecutivo e lo Stato membro interessato concordano il piano operativo di cui al paragrafo 4, lettera b) entro tre giorni lavorativi dalla data di presentazione. 6.   L'Agenzia invia tempestivamente, e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla definizione del piano operativo, il personale operativo necessario attinto dal corpo permanente per l'esecuzione pratica delle misure individuate nella decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1. L'impiego aggiuntivo di squadre avviene, se necessario, in una seconda fase e in ogni caso entro 12 giorni lavorativi dalla definizione del piano operativo. 7.   L'Agenzia e gli Stati membri inviano tempestivamente, e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla definizione del piano operativo, l'attrezzatura tecnica necessaria e il personale competente alla destinazione di impiego per l'esecuzione pratica delle misure individuate nella decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1. L'impiego aggiuntivo di attrezzatura tecnica avviene, se necessario, in una seconda fase ai sensi delle pertinenti disposizioni dell'. 8.   Lo Stato membro interessato si conforma alla decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1. A tale scopo coopera immediatamente con l'Agenzia e intraprende le azioni necessarie, in particolare adempiendo agli obblighi di cui agli , per agevolare l'attuazione di tale decisione e l'esecuzione pratica delle misure stabilite nella decisione stessa e nel piano operativo concordato con il direttore esecutivo. 9.   Ai sensi dell' e, se del caso, dell', gli Stati membri mettono a disposizione il personale operativo determinato dal direttore esecutivo a norma del paragrafo 4 del presente articolo. 10.   La Commissione vigila sull'attuazione delle misure individuate nella decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1 e delle azioni da essa adottate a tal fine. Qualora lo Stato membro interessato non si conformi alla decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro 30 giorni e non cooperi con l'Agenzia ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo, la Commissione può attivare la procedura di cui all' del regolamento (UE) 2016/399.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:1896:oj#art-42

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo