Art. 40

Squadre di sostegno per la gestione della migrazione

In vigore dal 13 nov 2019
Squadre di sostegno per la gestione della migrazione 1.   Uno Stato membro che si trovi a fronteggiare sfide migratorie sproporzionate in particolari punti di crisi alle sue frontiere esterne, caratterizzate dall'arrivo di ampi flussi migratori misti, può chiedere un rinforzo tecnico e operativo da parte delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione composte da esperti dei pertinenti organi, uffici e agenzie dell'Unione, che sono tenuti a operare nel rispetto del proprio mandato. Tale Stato membro presenta una richiesta di rinforzo e una valutazione delle proprie esigenze alla Commissione. La Commissione, sulla base di tale valutazione delle esigenze, trasmette, a seconda del caso, la richiesta all'Agenzia, all'EASO, a Europol o ad altri organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione. 2.   Gli organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione esaminano, ai sensi dei rispettivi mandati, la richiesta di rinforzo dello Stato membro e la valutazione delle sue esigenze per definire un insieme completo di misure di rinforzo comprendente varie attività coordinate dagli organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione, che deve essere approvato dallo Stato membro interessato. Tale processo avviene sotto il coordinamento della Commissione. 3.   La Commissione, in cooperazione con lo Stato membro ospitante e gli organi, uffici e agenzie competenti dell'Unione, ai sensi dei rispettivi mandati, stabilisce le modalità di cooperazione presso il punto di crisi ed è responsabile del coordinamento delle attività delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione. 4.   Il rinforzo tecnico e operativo fornito dal corpo permanente nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, può comprendere la fornitura di: a) nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, assistenza nella selezione (screening) dei cittadini di paesi terzi che arrivano alle frontiere esterne, comprese l'identificazione e la registrazione di tali cittadini e la raccolta di informazioni dai medesimi (debriefing), nonché, se richiesto dallo Stato membro, il rilevamento delle loro impronte digitali e la comunicazione di informazioni circa lo scopo di tali procedure; b) informazioni preliminari alle persone che desiderano richiedere protezione internazionale e l'indirizzamento di tali persone presso le autorità nazionali competenti dello Stato membro interessato o gli esperti inviati dall'EASO c) assistenza tecnica e operativa nel settore del rimpatrio, ai sensi dell', comprese la preparazione e l'organizzazione di operazioni di rimpatrio; d) le attrezzature tecniche necessarie. 5.   Le squadre di sostegno per la gestione della migrazione comprendono, ove necessario, personale specializzato in materia di protezione dei minori, tratta di esseri umani, protezione contro le persecuzioni di genere o diritti fondamentali.
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