Art. 41

Azioni proposte alle frontiere esterne

In vigore dal 13 nov 2019
Azioni proposte alle frontiere esterne 1.   Sulla base dei risultati della valutazione delle vulnerabilità o quando a una o più sezioni di frontiera esterna è attribuito un livello di impatto critico e tenuto conto degli elementi pertinenti dei piani di emergenza dello Stato membro, dell'analisi dei rischi effettuata dall'Agenzia e del livello «analisi» del quadro situazionale europeo, il direttore esecutivo raccomanda allo Stato membro interessato di richiedere all'Agenzia di avviare, effettuare o adeguare operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere o qualsiasi altra azione dell'Agenzia prevista all'. 2.   Lo Stato membro interessato risponde alla raccomandazione del direttore esecutivo di cui al paragrafo 1 entro sei giorni lavorativi. In caso di risposta negativa alla raccomandazione, lo Stato membro fornisce anche le motivazioni della risposta. Il direttore esecutivo comunica senza indugio al consiglio di amministrazione e alla Commissione le azioni raccomandate e le motivazioni della risposta negativa, affinché sia valutata l'eventuale necessità di un'azione urgente a norma dell'.
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