Art. 43

Istruzioni alle squadre

In vigore dal 13 nov 2019
Istruzioni alle squadre 1.   Durante l'impiego delle squadre per la gestione delle frontiere, delle squadre per il rimpatrio e delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, lo Stato membro ospitante – o, in caso di cooperazione con un paese terzo ai sensi dell'accordo sullo status, il paese terzo interessato – impartisce istruzioni alle squadre conformemente al piano operativo. 2.   L'Agenzia, tramite il suo funzionario di coordinamento, può comunicare allo Stato membro ospitante il suo parere sulle istruzioni impartite alle squadre. In tal caso, lo Stato membro ospitante tiene conto di tale parere e lo segue nella misura del possibile. 3.   Qualora le istruzioni impartite alle squadre non siano conformi al piano operativo, il funzionario di coordinamento ne informa immediatamente il direttore esecutivo, che può, se del caso, intervenire ai sensi dell', paragrafo 3. 4.   Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre rispettano pienamente i diritti fondamentali, compreso l'accesso alle procedure di asilo, e la dignità umana e prestano particolare attenzione alle persone vulnerabili. Qualsiasi misura che essi adottino nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze essi non discriminano le persone in base a fattori quali il sesso, la razza, il colore, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di altro tipo, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la proprietà, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, in linea con l' della Carta. 5.   I membri delle squadre che non sono personale statutario restano soggetti alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri di appartenenza. Lo Stato membro di appartenenza predispone adeguate misure disciplinari o di altra natura ai sensi del proprio diritto interno relativamente alle violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale nel corso di una qualsiasi attività operativa dell'Agenzia. 6.   Il personale statutario impiegato come membri delle squadre è soggetto alle misure disciplinari stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione nonché alle misure disciplinari previste dal meccanismo di vigilanza di cui all', paragrafo 5, lettera a).
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