Art. 44
Funzionario di coordinamento
In vigore dal 13 nov 2019
Funzionario di coordinamento
1. L'Agenzia garantisce l'attuazione operativa di tutti gli aspetti organizzativi delle operazioni congiunte, dei progetti pilota e degli interventi rapidi alle frontiere, compresa la presenza di membri del suo personale statuario.
2. Fatto salvo l', il direttore esecutivo nomina uno o più esperti facenti parte del personale statutario da impiegare in qualità di funzionari di coordinamento per ogni operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere. Il direttore esecutivo comunica la nomina allo Stato membro ospitante.
3. Il funzionario di coordinamento agisce a nome e per conto dell'Agenzia per tutti gli aspetti relativi all'impiego delle squadre. Il ruolo del funzionario di coordinamento è favorire la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri ospitanti e partecipanti. Almeno un osservatore dei diritti fondamentali fornisce assistenza e consulenza al funzionario di coordinamento. In particolare, il funzionario di coordinamento:
a)
funge da interfaccia tra l'Agenzia, lo Stato membro ospitante e i membri delle squadre, fornendo assistenza, per conto dell'Agenzia, su tutte le questioni connesse alle condizioni del loro impiego;
b)
monitora la corretta attuazione del piano operativo, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali, in collaborazione con gli osservatori dei diritti fondamentali, e riferisce al direttore esecutivo in merito;
c)
agisce a nome e per conto dell'Agenzia per tutti gli aspetti relativi all'impiego delle squadre e riferisce all'Agenzia su tutti tali aspetti;
d)
riferisce al direttore esecutivo qualora le istruzioni impartite alle sue squadre dallo Stato membro ospitante non siano conformi al piano operativo, in particolare sotto il profilo dei diritti umani, e, ove opportuno, propone al direttore esecutivo di prendere in considerazione l'adozione di una decisione ai sensi dell'.
4. Nel contesto delle operazioni congiunte o degli interventi rapidi alle frontiere, il direttore esecutivo può autorizzare il funzionario di coordinamento a contribuire alla soluzione di eventuali disaccordi sull'esecuzione del piano operativo e sull'impiego delle squadre.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1896:oj#art-44