Art. 46

Decisioni di sospensione, cessazione o mancato avvio delle attività

In vigore dal 13 nov 2019
Decisioni di sospensione, cessazione o mancato avvio delle attività 1.   Il direttore esecutivo cessa qualsiasi attività dell'Agenzia se non ricorrono più le condizioni per il loro svolgimento. Il direttore esecutivo informa lo Stato membro interessato prima di tale cessazione. 2.   Gli Stati membri partecipanti a un'attività operativa dell'Agenzia possono chiedere al direttore esecutivo di cessare tale attività operativa. Il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione di tale richiesta. 3.   Il direttore esecutivo, dopo avere informato lo Stato membro interessato, può revocare il finanziamento di un'attività, oppure sospendere o cessare tale attività se lo Stato membro ospitante non rispetta il piano operativo. 4.   Il direttore esecutivo, dopo aver consultato il responsabile dei diritti fondamentali e informato lo Stato membro interessato, revoca il finanziamento di qualsiasi attività dell'Agenzia, oppure sospende o cessa, interamente o parzialmente, qualsiasi attività dell'Agenzia se ritiene che vi siano violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o destinate a persistere correlate all'attività in questione. 5.   Previa consultazione del responsabile dei diritti fondamentali, il direttore esecutivo decide di non avviare alcuna attività dell'Agenzia per cui sussisterebbero, sin dal suo inizio, gravi motivi per sospenderla o cessarla perché potrebbe dare luogo a violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave. Il direttore esecutivo informa di tale decisione gli Stati membri interessati. 6.   Le decisioni di cui ai paragrafi 4 e 5 sono adottate sulla base di fondati motivi. Nell'adottare tali decisioni, il direttore esecutivo tiene conto delle informazioni pertinenti, per esempio il numero e il merito delle denunce registrate che non siano state risolte da un'autorità nazionale competente, delle relazioni relative a gravi incidenti nonché delle relazioni dei funzionari di coordinamento e di organizzazioni internazionali e istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione pertinenti nei settori contemplati dal presente regolamento. Il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione di tali decisioni e ne fornisce le motivazioni. 7.   Qualora decida di sospendere o cessare l'impiego, da parte dell'Agenzia, di una squadra di sostegno per la gestione della migrazione, il direttore esecutivo informa di tale decisione gli altri organi e organismi competenti che operano nell'area di crisi.
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