Art. 48

Rimpatrio

In vigore dal 13 nov 2019
Rimpatrio 1.   Senza entrare nel merito delle decisioni di rimpatrio, che restano di responsabilità esclusiva degli Stati membri, l'Agenzia, nel rispetto dei diritti fondamentali, dei principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, tra cui la protezione internazionale, il rispetto del principio di non respingimento e i diritti dei minori, assolve ai seguenti compiti per quanto riguarda il rimpatrio: a) fornisce assistenza tecnica e operativa agli Stati membri in relazione al rimpatrio, tra l'altro nei seguenti ambiti: i) raccolta delle informazioni necessarie per l'emissione delle decisioni di rimpatrio, identificazione dei cittadini di paesi terzi oggetto delle procedure di rimpatrio e altre attività degli Stati membri precedenti al rimpatrio, legate al rimpatrio e successive all'arrivo e al rimpatrio, al fine di instaurare un sistema integrato di gestione dei rimpatri tra le autorità competenti degli Stati membri, con la partecipazione delle autorità competenti dei paesi terzi e di altre pertinenti parti interessate; ii) acquisizione dei documenti di viaggio, anche tramite la cooperazione consolare, senza divulgare informazioni sul fatto che è stata presentata una domanda di protezione internazionale o qualsiasi altra informazione non necessaria ai fini del rimpatrio; iii) organizzazione e coordinamento delle operazioni di rimpatrio e fornitura di assistenza per i rimpatri volontari, in cooperazione con gli Stati membri; iv) per quanto concerne i rimpatri volontari assistiti dagli Stati membri, fornitura di assistenza ai rimpatriandi nelle fasi precedenti al rimpatrio, legate al rimpatrio nonché successive all'arrivo e al rimpatrio, tenendo conto delle esigenze delle persone vulnerabili; b) fornisce assistenza tecnica e operativa agli Stati membri che incontrano difficoltà legate ai loro sistemi di rimpatrio; c) sviluppa, in consultazione con il responsabile dei diritti fondamentali, un modello di riferimento non vincolante per i sistemi informatici nazionali di gestione dei casi di rimpatrio che descriva la struttura di tali sistemi, e fornisce assistenza tecnica e operativa agli Stati membri per lo sviluppo di siffatti sistemi compatibili con il modello; d) fornisce e sviluppa ulteriormente una piattaforma per la gestione integrata dei rimpatri e un'infrastruttura di comunicazione che consenta di collegare i sistemi di gestione dei rimpatri degli Stati membri con la piattaforma ai fini dello scambio di dati e informazioni, compresa la trasmissione automatica di dati statistici, e fornisce assistenza tecnica e operativa agli Stati membri per la connessione all'infrastruttura di comunicazione; e) organizza, promuove e coordina attività che consentano lo scambio di informazioni e l'individuazione e la condivisione delle migliori prassi in materia di rimpatrio tra gli Stati membri; f) finanzia o cofinanzia con il proprio bilancio, ai sensi delle regole finanziarie applicabili all'Agenzia, le operazioni, gli interventi e le attività di cui al presente capo, compresi i rimborsi dei costi sostenuti per il necessario adeguamento dei sistemi informatici nazionali di gestione dei casi di rimpatrio per garantire una comunicazione sicura con la piattaforma per la gestione integrata dei rimpatri. 2.   L'assistenza tecnica e operativa di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende attività intese ad aiutare gli Stati membri a espletare le procedure di rimpatrio svolte dalle autorità nazionali competenti, fornendo in particolare: a) servizi d'interpretariato; b) informazioni pratiche, incluse le analisi di tali informazioni, e raccomandazioni dell'Agenzia sui paesi terzi di rimpatrio, utili ai fini dell'applicazione del presente regolamento, in cooperazione, se del caso, con altri organi, uffici e agenzie dell'Unione, in particolare l'EASO; c) consulenza per l'attuazione e la gestione delle procedure di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE; d) consulenza e assistenza per l'attuazione delle misure adottate dagli Stati membri ai sensi della direttiva 2008/115/CE e del diritto internazionale necessarie per garantire la disponibilità dei rimpatriandi ai fini del rimpatrio e per evitare che i rimpatriandi si rendano irreperibili, nonché consulenza e assistenza in relazione alle alternative al trattenimento; e) attrezzature, risorse e competenze per l'attuazione delle decisioni di rimpatrio e l'identificazione dei cittadini di paesi terzi. 3.   L'Agenzia mira a sviluppare sinergie e a collegare le reti e i programmi finanziati dall'Unione in materia di rimpatrio, in stretta cooperazione con la Commissione e con il sostegno delle pertinenti parti interessate, compresa la rete europea sulle migrazioni.
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