Art. 49

Sistemi di scambio di informazioni e gestione dei rimpatri

In vigore dal 13 nov 2019
Sistemi di scambio di informazioni e gestione dei rimpatri 1.   L'Agenzia fornisce e sviluppa ulteriormente una piattaforma per la gestione integrata dei rimpatri, ai sensi dell', paragrafo 1, lettera d), per il trattamento delle informazioni, inclusi i dati personali che sono trasmessi dai sistemi nazionali di gestione dei rimpatri degli Stati membri e che sono necessari all'Agenzia per fornire assistenza tecnica e operativa. I dati personali devono includere unicamente dati biografici o elenchi di passeggeri. I dati personali sono trasmessi solo se sono necessari per consentire all'Agenzia di fornire assistenza nel coordinamento o nell'organizzazione delle operazioni di rimpatrio nei paesi terzi, indipendentemente dal mezzo di trasporto. Tali dati personali sono trasmessi alla piattaforma solo una volta che è stata adottata la decisione di avviare un'operazione di rimpatrio e sono cancellati non appena l'operazione ha termine. I dati biografici sono comunicati alla piattaforma solo se non possono essere consultati dai membri delle squadre ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio (39). L'Agenzia può inoltre utilizzare la piattaforma ai fini della trasmissione sicura di dati biografici o biometrici, compresi tutti i tipi di documenti che possono essere considerati prova o prova prima facie della cittadinanza dei cittadini di paesi terzi oggetto di decisioni di rimpatrio, se la trasmissione di tali dati è necessaria per consentire all'Agenzia, su richiesta dello Stato membro, di fornire assistenza nella conferma dell'identità e della nazionalità dei cittadini di paesi terzi in singoli casi. Tali dati non sono conservati sulla piattaforma e sono cancellati immediatamente dopo la conferma di ricezione. 2.   Inoltre l'Agenzia sviluppa, attiva e fornisce sistemi informativi e applicazioni software per lo scambio di informazioni all'interno della guardia di frontiera e costiera europea ai fini del rimpatrio e per lo scambio di dati personali. 3.   I dati personali sono trattati ai sensi degli , a seconda dei casi.
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