Art. 86

Norme generali sul trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia

In vigore dal 13 nov 2019
Norme generali sul trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia 1.   Il regolamento (UE) 2018/1725 si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia. 2.   Il consiglio di amministrazione adotta norme interne sull'applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 da parte dell'Agenzia, anche le norme sul responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia. L'Agenzia può, ai sensi dell' del regolamento (UE) 2018/1725, adottare norme interne volte a limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 22 e agli di tale regolamento. In particolare, l'Agenzia può prevedere, per lo svolgimento dei propri compiti nel settore del rimpatrio, disposizioni sulla limitazione, caso per caso, dell'applicazione di tali diritti nella misura in cui l'applicazione di tali disposizioni possa compromettere la procedura di rimpatrio. Tali limitazioni rispettano l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali, sono necessarie e proporzionate agli obiettivi perseguiti e contengono disposizioni specifiche, se del caso, di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725. 3.   L'Agenzia può trasferire i dati personali di cui agli a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale ai sensi deal capo V del regolamento (UE) 2018/1725, nella misura in cui tale trasferimento sia necessario per lo svolgimento dei compiti dell'Agenzia. L'Agenzia provvede affinché i dati personali trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale siano trattati esclusivamente per il fine per il quale sono stati forniti. L'Agenzia indica, al momento del trasferimento di dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, le eventuali limitazioni al loro accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento, la cancellazione o la distruzione. Qualora tali limitazioni si rendano necessarie dopo il trasferimento dei dati personali, l'Agenzia ne informa il paese terzo o l'organizzazione internazionale di conseguenza. L'Agenzia provvede affinché il paese terzo o l'organizzazione internazionale interessati rispettino tali limitazioni. 4.   I trasferimenti di dati personali verso paesi terzi non pregiudicano i diritti dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale, in particolare per quanto riguarda il non respingimento e il divieto di rivelare o ottenere informazioni di cui all' della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (43). 5.   Gli Stati membri e l'Agenzia, se del caso, garantiscono che le informazioni trasferite o divulgate a paesi terzi a norma del presente regolamento non siano trasmesse ulteriormente ad altri paesi terzi o parti terze. Disposizioni in tal senso sono incluse in qualsiasi accordo o intesa concluso con un paese terzo che preveda lo scambio di informazioni.
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