Art. 30

Determinazione delle sezioni di frontiera esterna

In vigore dal 13 nov 2019
Determinazione delle sezioni di frontiera esterna Ai fini del presente regolamento, ogni Stato membro suddivide le sue frontiere esterne in sezioni di frontiera esterne. Tali sezioni consistono di frontiere terrestri, marittime e, se del caso, uno Stato membro decide in tal senso, aeree. Ogni Stato membro notifica tali sezioni di frontiera esterne all'Agenzia. Gli Stati membri notificano ogni cambiamento delle sezioni di frontiera esterne tempestivamente all'Agenzia al fine di garantire la continuità dell'analisi dei rischi da parte dell'Agenzia.
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