Art. 32

Valutazione delle vulnerabilità

In vigore dal 13 nov 2019
Valutazione delle vulnerabilità 1.   L'Agenzia definisce una metodologia comune per la valutazione delle vulnerabilità, con decisione del consiglio di amministrazione sulla base di una proposta del direttore esecutivo elaborata in stretta collaborazione con gli Stati membri e la Commissione. Tale metodologia specifica i criteri oggettivi in base ai quali l'Agenzia effettua la valutazione delle vulnerabilità, la frequenza di tali valutazioni, le modalità con cui effettuare valutazioni delle vulnerabilità successive e le modalità di un sistema efficace per monitorare l'attuazione delle raccomandazioni del direttore esecutivo di cui al paragrafo 7. 2.   L'Agenzia monitora e valuta la disponibilità di attrezzature tecniche, di sistemi, di capacità, di risorse, di infrastrutture e di personale degli Stati membri adeguatamente qualificato e formato, necessari ai fini del controllo di frontiera ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a). In tale contesto l'Agenzia valuta i piani nazionali di sviluppo delle capacità di cui all', paragrafo 4, in relazione alla capacità di svolgere il controllo di frontiera tenendo conto del fatto che alcune capacità nazionali potrebbero essere in parte utilizzate per fini diversi dal controllo di frontiera Per quanto riguarda la pianificazione futura, l'Agenzia effettua tale controllo e valutazione come misura preventiva sulla base di un'analisi dei rischi predisposta a norma dell', paragrafo 2. L'Agenzia effettua tali monitoraggio e valutazione almeno una volta all'anno, a meno che il direttore esecutivo non decida altrimenti sulla scorta delle valutazioni del rischio o di una precedente valutazione della vulnerabilità. In ogni caso, ciascuno Stato membro è soggetto al monitoraggio e alla valutazione almeno una volta ogni tre anni. 3.   Fatto salvo l', gli Stati membri, su richiesta dell'Agenzia, forniscono informazioni circa l'attrezzatura tecnica, il personale e, nella misura del possibile, le risorse finanziarie disponibili a livello nazionale per svolgere il controllo di frontiera. Su richiesta dell'Agenzia gli Stati membri forniscono anche informazioni sui loro piani di emergenza per la gestione delle frontiere. 4.   Scopo della valutazione delle vulnerabilità è permettere all'Agenzia: di valutare la capacità e la preparazione degli Stati membri ad affrontare le sfide presenti e future alle frontiere esterne, di identificare, specialmente per quegli Stati membri che devono fronteggiare sfide specifiche e sproporzionate, eventuali ripercussioni immediate alle frontiere esterne e conseguenze successive sul funzionamento dello spazio Schengen, di valutare la capacità di tali Stati membri di contribuire al corpo permanente e al parco attrezzature tecniche, compresa la riserva di reazione rapida, e di valutare la capacità dello Stato membro ospitante in relazione al sostegno fornito dalla guardia di frontiera e costiera europea in linea con l', paragrafo 3. Tale valutazione non pregiudica il meccanismo di valutazione Schengen. 5.   Nell'ambito della valutazione delle vulnerabilità, l'Agenzia valuta, in termini qualitativi e quantitativi, la capacità degli Stati membri di espletare tutti i compiti di gestione delle frontiere, tra cui la capacità di far fronte al potenziale arrivo di un elevato numero di persone sul proprio territorio. 6.   I risultati preliminari della valutazione delle vulnerabilità sono sottoposti agli Stati membri interessati. Questi ultimi possono formulare osservazioni su tale valutazione. 7.   Ove necessario, il direttore esecutivo, in consultazione con lo Stato membro interessato, formula una raccomandazione che stabilisce le misure necessarie da adottarsi da parte dello Stato membro interessato e il termine entro il quale tali misure devono essere attuate. Il direttore esecutivo invita lo Stato membro interessato ad adottare le misure necessarie sulla base di un piano d'azione elaborato dallo Stato membro in consultazione con il direttore esecutivo. 8.   Nell'elaborare le misure da raccomandare agli Stati membri interessati, il direttore esecutivo si basa sui risultati della valutazione delle vulnerabilità tenendo conto dell'analisi dei rischi svolta dall'Agenzia, delle osservazioni formulate dagli Stati membri interessati e dei risultati del meccanismo di valutazione Schengen. Le misure raccomandate hanno l'obiettivo di eliminare le vulnerabilità individuate nella valutazione in modo che gli Stati membri rafforzino la loro preparazione ad affrontare le sfide presenti e future alle frontiere esterne, potenziando o migliorando le loro capacità, l'attrezzatura tecnica, i sistemi, le risorse e i piani di emergenza. Il direttore esecutivo può mettere a disposizione degli Stati membri le competenze tecniche dell'Agenzia per sostenere l'attuazione delle misure raccomandate. 9.   Il direttore esecutivo monitora l'attuazione delle misure raccomandate per mezzo delle relazioni periodiche presentate dagli Stati membri sulla base dei piani d'azione di cui al paragrafo 7. Qualora sussista il rischio che uno Stato membro non attui una misura raccomandata entro il termine stabilito di cui al paragrafo 7, il direttore esecutivo lo comunica immediatamente al membro del consiglio di amministrazione proveniente dallo Stato membro interessato e alla Commissione. In consultazione con il membro del consiglio di amministrazione proveniente dallo Stato membro interessato, il direttore esecutivo si informa presso le autorità competenti di tale Stato membro dei motivi del ritardo e offre il sostegno dell'Agenzia per facilitare l'attuazione della misura raccomandata. 10.   Qualora uno Stato membro non attui le misure necessarie stabilite nella raccomandazione entro il termine stabilito in conformità del paragrafo 7 del presente articolo, il direttore esecutivo riferisce la questione al consiglio di amministrazione e ne informa la Commissione. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, adotta una decisione che stabilisce le misure necessarie che lo Stato membro interessato deve adottare e il termine entro il quale tali misure devono essere attuate. La decisione del consiglio di amministrazione è vincolante per lo Stato membro. Se lo Stato membro non attua le misure entro il termine previsto in tale decisione, il consiglio di amministrazione ne informa il Consiglio e la Commissione, e ulteriori iniziative possono essere adottate ai sensi dell'. 11.   A norma dell', la valutazione delle vulnerabilità, compresa una descrizione dettagliata dell'esito della valutazione delle vulnerabilità, delle misure adottate dagli Stati membri a seguito di tale valutazione e dello stato di attuazione di eventuali misure precedentemente oggetto di raccomandazioni, è trasmessa periodicamente e con cadenza almeno annuale al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
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