Art. 34
Assegnazione di livelli di impatto alle sezioni di frontiera esterna
In vigore dal 13 nov 2019
Assegnazione di livelli di impatto alle sezioni di frontiera esterna
1. Sulla base delle proprie analisi dei rischi e della propria valutazione delle vulnerabilità e di concerto con lo Stato membro interessato, l'Agenzia assegna i seguenti livelli di impatto a ciascuna delle sezioni di frontiera esterna o li modifica:
a)
livello di impatto basso, qualora gli episodi connessi alla immigrazione illegale o alla criminalità transfrontaliera che si verificano nella pertinente sezione di frontiera abbiano un impatto irrilevante sulla sicurezza della frontiera;
b)
livello di impatto medio, qualora gli episodi connessi alla immigrazione illegale o alla criminalità transfrontaliera che si verificano nella pertinente sezione di frontiera abbiano un impatto moderato sulla sicurezza della frontiera;
c)
livello di impatto alto, qualora gli episodi connessi all'immigrazione illegale o alla criminalità transfrontaliera che si verificano nella pertinente sezione di frontiera abbiano un impatto significativo sulla sicurezza della frontiera.
2. Al fine di affrontare prontamente le situazioni di crisi a una data sezione di frontiera esterna, nella quale, secondo l'analisi dei rischi dell'Agenzia, gli episodi verificatisi connessi all'immigrazione illegale o alla criminalità transfrontaliera hanno un impatto decisivo sulla sicurezza della frontiera tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, l'Agenzia d'intesa con lo Stato membro interessato, attribuisce temporaneamente un livello di impatto «critico» a tale sezione di frontiera esterna.
3. In mancanza di accordo tra lo Stato membro interessato e l'Agenzia sull'attribuzione di un livello d'impatto a una sezione di frontiera esterna, il livello d'impatto precedentemente attribuito a tale sezione di frontiera rimane invariato.
4. Il centro nazionale di coordinamento valuta costantemente, in stretta collaborazione con altre autorità nazionali competenti, se sia necessario modificare il livello di impatto di una sezione di frontiera esterna tenendo conto delle informazioni contenute nell'ambito situazionale nazionale e ne informa di conseguenza l'Agenzia.
5. L'Agenzia indica i livelli di impatto assegnati alle sezioni di frontiera esterna nell'ambito situazionale europeo.
Storico versioni
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