Art. 36
Azioni dell'Agenzia alle frontiere esterne
In vigore dal 13 nov 2019
Azioni dell'Agenzia alle frontiere esterne
1. Uno Stato membro può chiedere all'Agenzia assistenza nell'adempimento dei propri obblighi riguardo al controllo delle frontiere esterne. L'Agenzia attua anche misure ai sensi degli .
2. L'Agenzia organizza la necessaria assistenza tecnica e operativa per lo Stato membro ospitante e può adottare, ai sensi del pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compreso il principio di non respingimento, una o più delle seguenti misure:
a)
coordinare operazioni congiunte per uno o più Stati membri e impiegare il corpo permanente e l'attrezzatura tecnica;
b)
organizzare interventi rapidi alle frontiere e impiegare il corpo permanente e l'attrezzatura tecnica;
c)
coordinare attività per uno o più Stati membri e paesi terzi alle frontiere esterne, comprese operazioni congiunte con paesi terzi;
d)
impiegare il corpo permanente nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, tra l'altro, nei punti di crisi al fine di fornire assistenza tecnica e operativa agli Stati membri, anche, se del caso, nelle attività di rimpatrio;
e)
nell'ambito delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo e a norma del regolamento (UE) n. 656/2014 e del diritto internazionale, fornire assistenza tecnica e operativa agli Stati membri e ai paesi terzi, a sostegno delle operazioni di ricerca e soccorso per le persone in pericolo in mare, che possono svolgersi nel corso di operazioni di sorveglianza delle frontiere in mare;
f)
riservare un trattamento prioritario ai servizi Eurosur per la fusione dei dati.
3. L'Agenzia finanzia o cofinanzia le attività di cui al paragrafo 2 con il proprio bilancio, conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia.
4. In caso di sostanziale fabbisogno finanziario supplementare ascrivibile a una particolare situazione alle frontiere esterne, l'Agenzia ne informa tempestivamente il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:1896:oj#art-36