Art. 38
Piani operativi per le operazioni congiunte
In vigore dal 13 nov 2019
Piani operativi per le operazioni congiunte
1. In preparazione di un'operazione congiunta, il direttore esecutivo, in cooperazione con lo Stato membro ospitante, redige un elenco dell'attrezzatura tecnica, del personale e dei profili necessari, inclusi quelli che possiedono poteri esecutivi, se del caso, che devono essere autorizzati ai sensi dell', paragrafo 2. Tale elenco è redatto tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro ospitante e della sua richiesta ai sensi dell'. Sulla base di tali elementi, l'Agenzia definisce una serie di misure di rinforzo tecnico e operativo e di attività di sviluppo delle capacità, da includere nel piano operativo.
2. Il direttore esecutivo predispone un piano operativo per le operazioni congiunte alle frontiere esterne. Il direttore esecutivo e lo Stato membro ospitante, in stretta e tempestiva consultazione con gli Stati membri partecipanti, concordano il piano operativo che definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi e procedurali dell'operazione congiunta.
3. Il piano operativo è vincolante per l'Agenzia, lo Stato membro ospitante e gli Stati membri partecipanti. Esso copre tutti gli aspetti considerati necessari per la realizzazione dell'operazione congiunta, fra cui i seguenti elementi:
a)
una descrizione della situazione con modus operandi e obiettivi dell'operazione, scopo operativo compreso;
b)
il lasso di tempo stimato dell'operazione congiunta necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi;
c)
l'area geografica in cui si svolgerà l'operazione congiunta;
d)
una descrizione dei compiti, inclusi quelli che richiedono poteri esecutivi, delle responsabilità, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi di protezione dei dati, e istruzioni specifiche per le squadre, anche in merito all'autorizzazione a consultare banche dati e portare armi d'ordinanza, munizioni ed equipaggiamento nello Stato membro ospitante;
e)
la composizione delle squadre e l'impiego di altro personale pertinente;
f)
disposizioni in ordine al comando e al controllo, compresi il nome e il grado delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante responsabili della cooperazione con i membri delle squadre e con l'Agenzia, in particolare il nome e il grado delle guardie di frontiera che hanno il comando durante l'operazione, e la posizione nella catena di comando dei membri delle squadre;
g)
le attrezzature tecniche da utilizzare durante l'operazione congiunta, comprensive di requisiti specifici come le condizioni d'uso, l'equipaggio richiesto, il trasporto e altri aspetti logistici, e le disposizioni finanziarie;
h)
disposizioni dettagliate riguardo alla comunicazione immediata di episodi al consiglio di amministrazione e alle competenti autorità nazionali da parte dell'Agenzia;
i)
uno schema di relazioni e valutazioni contenente i parametri per la relazione di valutazione, anche per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali, e il termine ultimo per presentare la relazione di valutazione finale;
j)
per le operazioni in mare, informazioni specifiche riguardanti la giurisdizione pertinente e il diritto applicabile nell'area geografica in cui si svolge l'operazione congiunta, compresi i riferimenti al diritto nazionale, internazionale e dell'Unione in materia di intercettazione, soccorso in mare e sbarco. A tale riguardo, il piano operativo è redatto ai sensi del regolamento (UE) n. 656/2014;
k)
le modalità di cooperazione con i paesi terzi, gli altri organi, uffici e agenzie dell'Unione, o con le organizzazioni internazionali;
l)
istruzioni generali su come garantire la salvaguardia dei diritti fondamentali durante l'attività operativa dell'Agenzia.
m)
procedure grazie alle quali persone che necessitano di protezione internazionale, vittime della tratta di esseri umani, minori non accompagnati e persone in situazioni vulnerabili siano indirizzate alle autorità nazionali competenti per ricevere l'assistenza adeguata;
n)
procedure per la creazione di un meccanismo inteso a ricevere e trasmettere all'Agenzia denunce contro chiunque partecipi a un'attività operativa dell'Agenzia, ivi compresi guardie di frontiera o altro personale competente dello Stato membro ospitante e membri delle squadre, relative a presunte violazioni dei diritti fondamentali nel contesto della loro partecipazione a un'attività operativa dell'Agenzia;
o)
disposizioni logistiche, comprese informazioni sulle condizioni di lavoro e sull'ambiente nelle zone in cui è ha luogo l'operazione congiunta.
4. Eventuali modifiche o adattamenti del piano operativo necessitano del consenso del direttore esecutivo e dello Stato membro ospitante, previa consultazione degli Stati membri partecipanti. L'Agenzia trasmette immediatamente copia del piano operativo modificato o adattato agli Stati membri partecipanti.
5. Il presente articolo si applica mutatis mutandis a tutte le operazioni dell'Agenzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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