Art. 39
Procedura di avvio di un intervento rapido alle frontiere
In vigore dal 13 nov 2019
Procedura di avvio di un intervento rapido alle frontiere
1. La richiesta di avvio di un intervento rapido alle frontiere presentata da uno Stato membro comprende una descrizione della situazione, i possibili obiettivi e le esigenze previste nonché i profili necessari, inclusi quelli che possiedono poteri esecutivi, se del caso. Se necessario, il direttore esecutivo può inviare immediatamente esperti dell'Agenzia per valutare la situazione alle frontiere esterne dello Stato membro interessato.
2. Il direttore esecutivo informa immediatamente il consiglio di amministrazione della richiesta di avvio di un intervento rapido alle frontiere presentata da uno Stato membro.
3. Nel decidere in merito alla richiesta presentata da uno Stato membro, il direttore esecutivo tiene conto dei risultati delle analisi dei rischi svolte dall'Agenzia e del livello «analisi» del quadro situazionale europeo, nonché dei risultati della valutazione delle vulnerabilità di cui all' e di ogni altra informazione pertinente fornita dallo Stato membro interessato o da un altro Stato membro.
4. Il direttore esecutivo valuta immediatamente le possibilità di reimpiegare i membri delle squadre del corpo permanente, in particolare il personale statutario e il personale distaccato all'Agenzia dagli Stati membri, che sono disponibili e si trovano in altre aree operative. Il direttore esecutivo valuta inoltre le ulteriori esigenze di impiegare personale operativo ai sensi dell' e, una volta esauriti tali profili richiesti, di attivare la riserva di reazione rapida ai sensi dell'.
5. Il direttore esecutivo adotta una decisione sulla richiesta di avvio di un intervento rapido alle frontiere entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Contemporaneamente notifica per iscritto la decisione allo Stato membro interessato e al consiglio di amministrazione. Nella decisione sono precisate le motivazioni principali della stessa.
6. Nell'adottare la decisione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, il direttore esecutivo informa gli Stati membri in merito alla possibilità di richiedere personale operativo aggiuntivo ai sensi dell' e, ove applicabile, all', indicando il numero congruo e i profili del personale che ogni Stato membro deve fornire.
7. Se decide di avviare un intervento rapido alle frontiere, il direttore esecutivo invia le squadre per la gestione delle frontiere disponibili formate a partire dal corpo permanente e l'attrezzatura attinta dal parco attrezzature tecniche ai sensi dell' e, se necessario, decide di fornire un rinforzo immediato mediante una o più squadre per la gestione delle frontiere ai sensi dell'.
8. Il direttore esecutivo, insieme allo Stato membro ospitante, predispone e concorda immediatamente, e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla data della decisione, un piano operativo ai sensi dell', paragrafo 2.
9. Non appena il piano operativo è stato concordato e trasmesso agli Stati membri, il direttore esecutivo invia immediatamente il personale operativo disponibile tramite reimpiego da altre aree operative o altre funzioni.
10. Parallelamente all'invio di forze di cui al paragrafo 9 e, se necessario, per garantire il rinforzo immediato delle squadre per la gestione delle frontiere reimpiegate da altre aree o funzioni, il direttore esecutivo richiede a ciascuno Stato membro il numero e i profili di personale aggiuntivo da impiegare in via aggiuntiva attinto dagli elenchi nazionali per gli impieghi a breve durata di cui all'.
11. Qualora si verifichi una situazione in cui squadre per la gestione delle frontiere di cui ai paragrafi 7 e il personale di cui al paragrafo 10 sono insufficienti, il direttore esecutivo può attivare la riserva di reazione rapida chiedendo a ciascuno Stato membro il numero e i profili di personale aggiuntivo da impiegare ai sensi dell'.
12. Le informazioni di cui ai paragrafi 10 e 11 sono fornite per iscritto ai punti di contatto nazionali, con l'indicazione della data in cui deve avere luogo l'impiego del personale di ciascuna categoria. Ai punti di contatto nazionali viene trasmessa anche una copia del piano operativo.
13. Gli Stati membri provvedono affinché il numero e i profili del personale siano immediatamente messi a disposizione dell'Agenzia onde garantire un impiego completo ai sensi dell' e, se del caso, dell'.
14. Le prime squadre per la gestione delle frontiere sono reimpiegate da altre aree e altre funzioni entro cinque giorni lavorativi dalla data di approvazione del piano operativo da parte del direttore esecutivo e dello Stato membro ospitante. L'impiego aggiuntivo di squadre per la gestione delle frontiere avviene, se necessario, entro 12 giorni lavorativi dalla data in cui è stato concordato il piano operativo.
15. Qualora l'intervento rapido alle frontiere debba aver luogo, il direttore esecutivo, in consultazione con il consiglio di amministrazione, valuta immediatamente le priorità in relazione alle operazioni congiunte dell'Agenzia in corso e pianificate presso altre frontiere esterne, al fine di prevedere un'eventuale riallocazione delle risorse a favore di zone frontaliere esterne in cui è maggiormente necessario un impiego rafforzato.
Storico versioni
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