Art. 57
Partecipazione degli Stati membri al corpo permanente mediante impieghi di breve durata
In vigore dal 13 nov 2019
Partecipazione degli Stati membri al corpo permanente mediante impieghi di breve durata
1. Oltre ai distacchi di cui all', entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri contribuiscono al corpo permanente designando guardie di frontiera e altro personale competente da inserire nell'elenco nazionale preliminare del personale operativo disponibile per impieghi di breve durata (categoria 3) conformemente ai contributi indicati nell'allegato III e al numero e ai profili specifici del personale decisi dal consiglio di amministrazione per l'anno successivo a norma dell', paragrafo 4. Gli elenchi nazionali preliminari del personale operativo designato sono comunicati all'Agenzia. La composizione definitiva dell'elenco annuale è confermata dall'Agenzia dopo la conclusione dei negoziati bilaterali annuali, entro il 1o dicembre dello stesso anno.
2. A ciascuno Stato membro spetta garantire che il personale designato come operativo sia disponibile su richiesta dell'Agenzia ai sensi degli accordi definiti nel presente articolo. Ogni membro del personale è disponibile per un periodo massimo di quattro mesi nell'arco di un anno civile. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di impiegare un singolo membro del personale oltre il periodo di quattro mesi. Tale proroga è considerata un contributo distinto dello Stato membro in questione per lo stesso profilo o per un altro profilo richiesto se il membro del personale possiede le competenze necessarie. Il pagamento dei costi sostenuti dal personale impiegato a norma del presente articolo è effettuato ai sensi delle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 2.
3. Il personale operativo impiegato a norma del presente articolo ha i compiti e le competenze dei membri delle squadre ai sensi dell'.
4. L'Agenzia può verificare che il personale operativo designato dagli Stati membri per impieghi di breve durata corrisponda ai profili del personale stabiliti e possieda le competenze linguistiche necessarie. L'Agenzia rifiuta un membro del personale operativo designato se questi non ha sufficienti competenze linguistiche o durante precedenti impieghi ha tenuto una condotta scorretta o ha violato le norme applicabili. L'Agenzia rifiuta altresì un membro personale operativo designato in caso di non conformità al profilo richiesto, a meno che tale membro del personale operativo soddisfi i requisiti di un altro profilo assegnato allo stesso Stato membro. In caso di rifiuto di un membro del personale da parte dell'Agenzia, lo Stato membro interessato ne assicura la sostituzione con un altro membro del personale operativo corrispondente al profilo richiesto.
5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'Agenzia richiede il contributo degli Stati membri in termini di membri del personale operativo per l'impiego nelle proprie specifiche operazioni congiunte per l'anno successivo, nell'ambito del numero e dei profili richiesti. La durata dei singoli impieghi è decisa nei negoziati e accordi bilaterali annuali tra l'Agenzia e gli Stati membri.
6. In esito ai negoziati bilaterali annuali, gli Stati membri mettono il personale figurante negli elenchi nazionali di cui al paragrafo 1 a disposizione per impieghi specifici in base al numero e ai profili specificati nella richiesta dell'Agenzia.
7. Qualora, per causa di forza maggiore, un membro del personale operativo non possa essere impiegato conformemente agli accordi, lo Stato membro interessato provvede a sostituirlo con altro membro incluso nella lista che abbia il profilo richiesto.
8. Qualora l'esigenza di rinforzo per un'operazione congiunta in corso aumenti o sorga l'esigenza di avviare un intervento rapido alle frontiere o una nuova operazione congiunta non specificata nel pertinente programma di lavoro annuale né nei corrispondenti risultati delle negoziazioni bilaterali annuali, l'impiego ha luogo nel rispetto delle capacità indicate nell'allegato III. Il direttore esecutivo informa senza indugio gli Stati membri delle esigenze aggiuntive indicando il numero congruo e i profili di personale operativo che ogni Stato membro deve fornire. Una volta che il direttore esecutivo e lo Stato membro ospitante abbiano concordato gli emendamenti del piano operativo o, se del caso, un nuovo piano operativo, il direttore esecutivo presenta la richiesta formale per il numero e i profili di personale operativo. Gli Stati membri inviano i rispettivi membri delle squadre entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta formale, fatto salvo l'.
9. Qualora dall'analisi dei rischi o, se disponibile, da una valutazione delle vulnerabilità emerga che uno Stato membro si trova a far fronte a una situazione che inciderebbe in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali, tale Stato membro fornisce contributi in termini di personale operativo conformemente alle richieste dell'Agenzia di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 8 del presente articolo. Tuttavia, tali contributi non superano complessivamente la metà delle capacità dello Stato membro stabilite per l'anno in questione nell'allegato III. Qualora uno Stato membro faccia valere una tale situazione eccezionale, esso fornisce per iscritto all'Agenzia motivazioni e informazioni dettagliate sulla situazione, il cui contenuto sarà incluso nella relazione di cui all'.
10. La durata dell'impiego per un'operazione specifica è stabilita dallo Stato membro di appartenenza ma in ogni caso non è inferiore a 30 giorni, tranne se l'operazione di cui fa parte l'impiego ha una durata inferiore a 30 giorni.
11. Il personale tecnico considerato ai fini dei contributi degli Stati membri ai sensi dell', paragrafo 5, è unicamente impiegato ai sensi degli accordi risultanti dai negoziati bilaterali annuali per le attrezzature tecniche corrispondenti di cui all', paragrafo 9.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri includono nei loro elenchi annuali il personale tecnico di cui al presente paragrafo, primo comma, soltanto dopo la conclusione dei negoziati bilaterali annuali. Gli Stati membri possono adeguare l'elenco annuale pertinente in caso di modifiche riguardanti il personale tecnico durante l'anno in questione. Gli Stati membri comunicano tali modifiche all'Agenzia.
La verifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo non riguarda le competenze di utilizzo dell'attrezzatura tecnica.
Il personale tecnico avente esclusivamente funzioni tecniche figura negli elenchi annuali nazionali soltanto per funzione svolta.
La durata dell'impiego del personale tecnico è determinata ai sensi dell'.
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