Art. 56

Partecipazione degli Stati membri al corpo permanente mediante distacchi a lungo termine

In vigore dal 13 nov 2019
Partecipazione degli Stati membri al corpo permanente mediante distacchi a lungo termine 1.   Gli Stati membri contribuiscono al corpo permanente distaccando presso l'Agenzia membri del personale operativo in qualità di membri delle squadre (categoria 2). La durata dei singoli distacchi è di 24 mesi. Con il consenso dello Stato membro di appartenenza e dell'Agenzia, i singoli distacchi possono essere prorogati una sola volta per altri 12 o 24 mesi. Al fine di facilitare l'attuazione del sistema di sostegno finanziario di cui all', di norma il distacco comincia all'inizio dell'anno civile. 2.   A ciascuno Stato membro spetta garantire il contributo continuo in termini di membri del personale operativo distaccati in qualità di membri delle squadre ai sensi dell'allegato II. Il pagamento dei costi sostenuti dal personale impiegato a norma del presente articolo è effettuato ai sensi delle norme adottate ai sensi dell', paragrafo 6. 3.   I membri del personale operativo distaccati presso l'Agenzia hanno i compiti e le competenze dei membri delle squadre ai sensi dell'. Lo Stato membro che ha distaccato tali membri del personale operativo è considerato il loro Stato membro di appartenenza. Durante il distacco, la sede e la durata del distacco dei membri delle squadre distaccati sono decise dal direttore esecutivo secondo le esigenze operative. L'Agenzia assicura la formazione continua del personale operativo durante il periodo di distacco. 4.   Entro il 30 giugno di ogni anno ciascuno Stato membro indica i candidati al distacco tra il personale operativo in base al numero e ai profili specifici decisi dal consiglio di amministrazione per l'anno successivo come indicato all', paragrafo 4. L'Agenzia verifica che il personale operativo proposto dagli Stati membri corrisponda ai profili del personale stabiliti e possieda le competenze linguistiche necessarie. Entro il 15 settembre di ogni anno l'Agenzia accetta i candidati proposti o, qualora il candidato in questione non corrisponda al profilo richiesto, non abbia sufficienti competenze linguistiche o durante precedenti impieghi abbia tenuto una condotta scorretta o abbia violato le norme applicabili, lo respinge e richiede allo Stato membro di proporre altri candidati per il distacco. 5.   Qualora, per causa di forza maggiore, un membro del personale operativo non possa essere distaccato o non sia più in grado di proseguire il distacco, lo Stato membro interessato garantisce la sostituzione del membro del personale con un altro membro del personale operativo che abbia il profilo richiesto.
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